Avvisi, è sufficiente disconoscere la copia
Nel caso in cui venga prodotta la copia semplice dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stato notificato l’atto impositivo, non serve attivare la procedura di querela di falso, ma basta il formale disconoscimento della copia prodotta che, se operato in maniera specifica, impone all’Agenzia il deposito degli originali. Si tratta delle considerazioni che si leggono nell’ordinanza n. 2482/2020 della Cassazione. La commissione del secondo grado aveva ritenuto tardivamente sollevate le eccezioni riguardanti la illeggibilità della data di ricezione dell’avviso di accertamento impugnato e la non avvenuta apposizione della firma del destinatario sull’avviso di ricevimento, ritenendo all’uopo necessaria una querela di falso, nel caso di specie mai proposta. Per tali ragioni la società contribuente proponeva ricorso in Cassazione basato su diversi motivi eccependo tra l’altro l’erroneità della sentenza che le aveva imposto la necessità di presentare querela di falso contro gli avvisi di ricevimento pur se questi ultimi risultavano prodotti solo in copia e non in originale. In assenza dell’originale dell’atto pubblico, infatti, deduceva che non avrebbe potuto presentare alcuna querela di falso. La Corte ha condiviso il ricorso di parte ritenendo che laddove il disconoscimento operato anche contro la sola copia dell’avviso di ricevimento emergesse come specifico e circostanziato, in particolare non riconoscendo la sottoscrizione a opera del legale rappresentante, non poteva essere attribuito a quell’atto in copia, oltretutto disconosciuto puntualmente, la stessa efficacia di un atto pubblico originale da sottoporre a querela di falso. L’art. 2719 c.c. prevede infatti un tale disconoscimento sia relativamente alla non conformità della copia all’originale e sia con riguardo all’autenticità della sottoscrizione o della scrittura.
Stante la regolarità e fondatezza del disconoscimento, sarebbe quindi spettato all’Agenzia delle entrate l’onere di produrre i documenti in originale, al fine di consentire semmai alla parte la proposizione della querela di falso, che può avere a oggetto soltanto l’originale. La sentenza di Ctr doveva quindi essere cassata perché erronea laddove ha ritenuto che la querela non fosse stata presentata e che pertanto l’avviso di ricevimento fosse del tutto regolare in quanto atto pubblico, quando invece, diversamente, allo stesso non poteva riconoscersi tale efficacia e fede privilegiata, dal momento che era stato tempestivamente disconosciuto e che non ne risultava alcuna produzione dell’originale.
Benito Fuoco
(…) I motivi (…) sono fondati, per le ragioni di cui in motivazione. Invero, la società ricorrente, dopo avere ricevuto la notificazione dell’avviso di accertamento e dopo aver proposto ricorso, ha dedotto, in sede di appello (…) che la sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento, prodotto in copia semplice, non era dell’apparente sottoscrittore (M. T.), disconoscendo espressamente, quindi, tale sottoscrizione. (…) nel processo tributario, in forza del rinvio operato dall’art. 1, comma 2, del dlgs 31 dicembre 1992, n. 546, alle norme del codice di procedura civile, trova applicazione l’istituto del disconoscimento delle scritture private, con la conseguenza che, in presenza del disconoscimento della firma, il giudice ha l’obbligo di accertare l’autenticità delle sottoscrizioni, essendogli altrimenti precluso tenerne conto ai fini della decisione, e a tale accertamento procede ove ricorrano le medesime condizioni che il codice di rito prescrive per l’esperibilità della procedura di verificazione nonché, in caso positivo, con l’esercizio dei poteri istruttori e nei limiti delle disposizioni speciali dettate per il processo tributario (Cass., sez. 5, 31 marzo 2011, n. 7355).(…) Per questa Corte l’art. 2719 cod. civ. esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell’autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entrambi i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. (…) Pertanto, poiché la società, in sede di controdeduzioni in appello, ha disconosciuto espressamente la sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento dal proprio legale rappresentante, l’Agenzia delle entrate avrebbe però dovuto produrre il documento in originale, al fine di consentire alla ricorrente di proporre querela di falso, il cui giudizio deve necessariamente svolgersi sull’originale (Cass., 30 settembre 2011, n. 19987).(…) Non può, dunque, essere condivisa l’affermazione del giudice di appello per cui «poiché tale querela non è stata mai presentata, l’avviso di ricevimento deve ritenersi regolare in ragione della sua natura di atto pubblico munito di fede privilegiata». Con il tempestivo ed espresso disconoscimento della sottoscrizione, apparentemente vergata dal legale rappresentante, da parte della società, la copia dell’avviso di ricezione, depositata in appello dalla Agenzia delle entrate, in assenza della produzione in giudizio dell’originale da parte di quest’ultima, non ha l’efficacia dell’atto pubblico.(…)

