Da vagliare l’eccezione di prescrizione

Pur se residuale, merita comunque uno specifico vaglio l’eccezione di prescrizione della pretesa tributaria sollevata dal contribuente, nonostante i giudici abbiano già accertato la regolare notifica dei titoli in cui la stessa è inserita. È quanto si evince dal procedimento oggetto della pronuncia n. 239/03/2020, resa dalla Ctr del Lazio. La Commissione regionale laziale si è occupata di un appello proposto dall’Agenzia delle entrate di Roma contro la sentenza della Ctp che aveva accolto il ricorso di una contribuente presentato sull’estratto di ruolo e cartelle presupposte. Del tutto ammissibile avevano giudicato i primi giudici l’impugnazione proposta, accogliendola, dal momento che non ritenevano provata la notifica del predetto titolo esattoriale. Insisteva, invece, l’appellante ufficio per la regolare notifica della cartella, da cui discendeva l’inammissibilità del ricorso contro il ruolo cui la stessa era sottesa, posto che aveva altresì depositato anche intimazioni di pagamento successiva e anch’essa ritualmente notificata. La parte, costituitasi in appello, non solo insisteva sull’irregolarità della notifica ma eccepiva, in subordine, che risultava comunque maturata la prescrizione dei crediti vantati dall’Amministrazione, pur nella denegata ipotesi che le notifiche dovessero essere accertate come regolarmente avvenute. La Ctr, a questo punto, se da una parte constatava, condividendo la censura dell’appellante sull’erroneità della sentenza di primo grado, che la notifica della cartella, come da relata depositata, era effettivamente avvenuta secundum legem, d’altro canto si spingeva oltre, ovvero anche sul successivo vaglio dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla contribuente appellata, dal momento che, per le ragioni evidenziate, di decadenza ex art. 41 Dpr 600/73 dal potere impositivo non poteva invece più parlarsi. I giudici regionali, pur in via del tutto residuale, hanno ritenuto opportuno valutare, anche a fronte dell’appurata regolare notifica della cartella, se il termine di prescrizione della pretesa in essa portata fosse maturato o meno. Contrariamente all’assunto della contribuente, tuttavia, i giudici davano conto dell’intervento di un altro atto, intimazione di pagamento, anch’essa ritualmente notificata, con cui l’ufficio aveva efficacemente interrotto ogni termine prescrizionale pur successivamente alla notifica della cartella. Per tali ragioni l’appello veniva accolto e le spese compensate.
Nicola Fuoco
L’Agenzia delle entrate propone appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma (…) con la quale stato accolto il ricorso presentato dalla signora F. M. avverso un estratto di ruolo. La Ctp ha ritenuto impugnabile la presupposta cartella di pagamento sul presupposto della mancata prova da parte dell’Ufficio dell’avvenuta notifica della stessa. Inoltre, ha concluso per la mancata prova dell’esistenza di atti di accertamento che, a dire dell’Agenzia delle entrate, non erano mai stati impugnati.(…)
Avverso tale decisione l’appellante assume che, come peraltro implicitamente ammesso dal primo giudice, la cartella di pagamento (…) sarebbe sta regolarmente notificata, sicché il ricorso avverso la stessa sarebbe inammissibile. Conseguentemente, l’impugnazione dell’estratto di ruolo non consentirebbe di rimettere in discussione la legittimità della cartella.
Si è costituita in giudizio la signora M., la quale chiede la conferma della sentenza di primo grado, sostenendo che l’Ufficio non avrebbe fornito la prova dell’avvenuta notifica dell’atto impositivo e, quindi, della cartella, sicché il debito tributari ben poteva essere messo in discussione in uno con l’estratto di ruolo.
In via subordinata, sarebbe comunque maturata la prescrizione del credito vantato dall’amministrazione, pur volendo, per assurdo, considerare legittima e rituale la notifica della cartella, avvenuta il 13 gennaio 2006. (…)
L’appello è fondato.
In primo luogo, l ‘ Agenzia delle entrate ha fornito la prova dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento, avvenuta in data 14 gennaio 2006, come risulta dalla cartolina recante l’avviso di ricevimento, depositato in giudizio dall’attuale appellante, confermando quanto assunto da quest’ultima, e, cioè, che tale accertamento era stato già effettuato dal primo giudice.
Conseguentemente, la questione che residua riguarda esclusivamente la possibile maturazione del termine prescrizionale dei crediti principali e di quelli accessori, atteso che non può più parlarsi di una possibile decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo, ai sensi dell’art. 41 del Dpr n. 600/73.
Anche questo secondo profilo di doglianza adombrato dall’Agenzia delle entrate si rivela fondato.
Contrariamente a quanto affermato da controparte, l’Ufficio ha dato dimostrazione della notifica dell’intimazione di pagamento, avvenuta il 10 giugno 2011, mediante deposito alla casa comunale e affissione all’albo e invio di raccomandata A/R restituita per compiuta giacenza. Di ciò si è fornita la prova sin dal primo di giudizio, Da quanto esposto può concludersi per l’accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate.(…)