Congelamento mutui per pochi
Pagina a cura
di Matteo Barbero
Il congelamento dei mutui disposto dal decreto «Cura Italia» (dl n.18/2020) non basta. A chiedere di ampliare la portata della misura è l’Anci, che nella sua nota di lettura del provvedimento suggerisce al governo uno sforzo in più.
Ad essere messa in stand by, in effetti, è la sola quota capitale dei c.d. mutui Mef, che rappresentano appena una piccola parte delle operazioni che vedono come controparte la Cassa depositi e prestiti. Lo si evince dall’art. 112 del dl 18/2020, il cui comma 1 testualmente recita: «Il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti spa agli enti locali, trasferiti al ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi». Come si nota e contrariamente a quanto era stato ventilato, ad essere sospesi sono solo i mutui trasferiti al Mef in attuazione del dl 269/2003 e formalmente gestiti da Cdp, già oggetto dell’operazione di rinegoziazione avviata dalla legge di bilancio 2019 (commi da 961 a 964). In effetti, il risparmio di spesa, che deve essere utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all’emergenza Covid-19, è stimato in appena 276,5 milioni di euro, anche perché non sono comprese le quote interessi, ma la sola quota capitale. Senza contare che dalla norma potrebbe derivare un pericoloso effetto rimbalzo, posto che la spesa non è annullata, ma solo rinviata al 2021, esercizio che dovrà sopportare, oltre alle quote 2020 rinviate, le quote di rimborso di competenza 2021. La sospensione non si applica, inoltre, alle anticipazioni di liquidità di cui all’art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 e successivi rifinanziamenti, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici. Per i sindaci, invece, occorre agire su tutti i mutui di diretta competenza Cdp, e, più in generale, sull’intero stock di debito locale.

