Esenzione Imu formato famiglia
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di Sergio Trovato
L’esenzione Imu è rivolta al nucleo familiare. Anche se due coniugi risiedono in comuni diversi, anziché nello stesso comune, non hanno diritto entrambi all’esenzione Imu sull’abitazione principale, poiché l’agevolazione può essere riconosciuta una sola volta al nucleo familiare. A meno che i due coniugi non risultino formalmente separati o divorziati. La Cassazione, con l’ordinanza 4166 del 19 febbraio 2020, prende una posizione chiara e netta sull’esenzione Imu per l’abitazione principale, smentendo l’interpretazione fornita dal ministero dell’economia e delle finanze.
Per i giudici di piazza Cavour è «incontestato che il coniuge della ricorrente risieda in un altro comune». Del resto l’articolo 13 del dl 201/2011, così come l’articolo 8 del decreto legislativo 504/1992 per l’Ici, dispone che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Ciò comporta, secondo la Cassazione, «la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente». Ed è pacifico che tutte le norme agevolative abbiano una natura «di stretta interpretazione». Non è possibile andare oltre la loro formulazione letterale e il loro significato.
I precedenti della giurisprudenza di legittimità e di merito. La Cassazione si era già pronunciata sull’Ici (ordinanza 303/2018), ma lo stesso principio lo ha ritenuto applicabile anche all’Imu. Ha già affermato la regola che non spetta l’agevolazione Ici sull’abitazione principale se l’immobile non viene utilizzato da tutti i componenti del nucleo familiare. L’immobile deve essere adibito a dimora abituale di tutta la famiglia. L’utilizzo come prima casa solo da parte di uno dei coniugi fa perdere il diritto a fruire dei benefici fiscali. Per la Cassazione, «occorre che il contribuente provi che l’abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari». Pertanto, non spetta l’agevolazione fiscale se l’immobile viene adibito a prima casa solo di uno dei coniugi.
Al riguardo, però, la giurisprudenza di merito non ha una posizione univoca. In linea con la tesi della Cassazione si è posta la Commissione tributaria regionale di Firenze, sezione VII, con la sentenza 1593/2018, secondo la quale non spettano le agevolazioni fiscali per l’abitazione principale se l’immobile non è adibito a dimora abituale di tutti i componenti del nucleo familiare. Non è sufficiente per avere diritto all’esenzione il solo dato formale della residenza anagrafica nell’immobile. Per i giudici d’appello, «una «abitazione» (ovverosia una unità immobiliare adibita a tale uso) posseduta dal contribuente può e deve essere ritenuta «principale» soltanto se nella stessa «dimorano abitualmente», sia il «contribuente» che i «suoi familiari». Dunque, per il sorgere del diritto all’agevolazione «non è sufficiente che il contribuente dimori abitualmente nell’unità immobiliare se i «suoi familiari» dimorino altrove». Invece, la quarta sezione della stessa commissione regionale (sentenza 1493/2018) ha riconosciuto l’esenzione Ici nonostante l’immobile non fosse stato utilizzato da tutto il nucleo familiare, ma solo da uno dei coniugi. Nello stesso modo si è pronunciata la commissione tributaria regionale dell’Abruzzo (sentenza 692/2017), la quale ha sostenuto che se uno dei coniugi risiede, per motivi di lavoro, in un comune diverso da quello in cui dimorano i propri familiari non perde il diritto all’esenzione. Gli impegni di lavoro giustificano una frattura della convivenza abituale all’interno della stessa casa, ma non fanno venir meno la destinazione a abitazione principale della famiglia dell’unità immobiliare. Per i giudici abruzzesi, al di là della previsione normativa che riconosce l’esenzione per l’immobile adibito a dimora del contribuente e dei suoi familiari, l’esigenza lavorativa «appare idonea a giustificare una frattura della convivenza abituale all’interno del medesimo immobile sito nel teramano, senza che ciò possa inficiare la natura e destinazione ad abitazione principale della famiglia di quel medesimo immobile».
L’utilizzo di più immobili. I problemi sulla prima casa, che si estendono all’esenzione Imu, permangono anche per quanto concerne l’applicabilità dei benefici nel caso in cui vengano utilizzati diversi immobili. Ci sono state interpretazioni divergenti tra Cassazione e ministero dell’economia e delle finanze. Per la Cassazione (sentenze 25902/2008; 3339 e 12269/2010) quello che conta è l’effettiva utilizzazione come abitazione principale dell’immobile complessivamente considerato, a prescindere dal numero delle unità catastali. Non importa che gli immobili distintamente iscritti in catasto siano di proprietà non di un solo coniuge ma di ciascuno dei due in regime di separazione dei beni. A patto che «il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono». Secondo i giudici di legittimità, una tesi contraria non sarebbe rispettosa della finalità legislativa di ridurre il carico Ici sugli immobili adibiti a «prima casa». La suddetta tesi, però, si pone in contrasto con quanto affermato dal dipartimento delle finanze del ministero dell’economia (risoluzione 6/2002) sui presupposti richiesti per usufruire dei benefici fiscali. Il ministero ha infatti precisato che due o più unità immobiliari vanno singolarmente e separatamente soggette a imposizione, «ciascuna per la propria rendita». Solo una può essere considerata ai fini Ici come abitazione principale. Il contribuente, per usufruire dell’esenzione, dovrebbe richiedere l’accatastamento unitario degli immobili, per i quali è attribuita in catasto una distinta rendita, presentando all’ente una denuncia di variazione. Allo stesso modo si è espresso il ministero con la circolare 3/2012, per circoscrivere l’esenzione Imu, poiché dalla lettura dell’articolo 13 del dl 201/2011 emergerebbe che l’abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto, a prescindere dalla circostanza che, di fatto, venga utilizzato più di un fabbricato distintamente iscritto in catasto. Le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente a imposizione, ciascuna per la propria rendita.
Va ricordato che è stata trovata una soluzione alla questione dall’Agenzia del territorio, con una nota del 21 febbraio 2002, qualora gli immobili siano intestati a soggetti diversi. Per l’Agenzia, se catastalmente viene operata una fusione ai fini fiscali le diverse unità immobiliari possono essere considerate come un’unica abitazione principale.

