Nessun limite al sequestro
Pagina a cura
di Stefano Loconte
e Giulia Maria Mentasti
In caso di frode fiscale, via libera al sequestro anche della prima casa. Lo ha stabilito la terza sezione della Cassazione penale con la sentenza n. 8995 del 2020, che ha chiarito in primis come il limite alla pignorabilità previsto dalle norme tributarie riguardi «l’unico immobile di proprietà del debitore» (con la conseguenza per cui il debitore non può limitarsi a prospettare l’inquadramento di un immobile come propria abitazione per sottrarlo al pignoramento); nonché, in secondo luogo, come comunque non trovi applicazione in relazione alla confisca penale, perché l’oggetto della confisca è il profitto del reato e non il debito verso il fisco.
Il fatto. Nell’ambito di un procedimento per frode fiscale di cui all’art. 2, dlgs 74/2000, il Tribunale di Varese, in sede di riesame, aveva confermato l’ordinanza con cui il Gip del Tribunale di Busto Arsizio aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta delle giacenze attive sui conti della società della quale l’indagato era legale rappresentante, nonché alla confisca per equivalente su beni dello stesso indagato, fino alla concorrenza di quasi un milione di euro, quale profitto del reato.
Avverso l’ordinanza l’indagato aveva proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per Cassazione, chiedendone l’annullamento, oltre che per carenza di motivazione in relazione agli indizi del reato, per l’asserita non confiscabilità dell’abitazione «prima casa».
La difesa ricordava infatti che il sequestro era stato eseguito per equivalente anche sui beni dell’indagato, comprensivi dell’abitazione che era da considerare «prima casa» in base a quanto documentato con copia del rogito di acquisto e con le dichiarazioni di legge.
Secondo la prospettazione difensiva, tale abitazione non avrebbe potuto essere sottoposta a confisca, poiché impignorabile ai sensi del disposto di cui all’art. 76, comma 1, dpr 602/1973, come modificato dall’art. 52, dl 69/2013, evidenza che sarebbe stata peraltro già riconosciuta dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 22581 del 2019, la quale non era stata però presa in adeguata considerazione dal Tribunale.
La confiscabilità nel processo penale della prima casa. Il ricorso è stato ritenuto infondato. La Cassazione ha, infatti, ricordato come il limite posto dal legislatore all’espropriazione immobiliare non riguarda la «prima casa», ma «l’unico immobile di proprietà del debitore», sottolineando come trattasi di concetto evidentemente diverso da quello di «prima casa», perché ha a che vedere con la consistenza complessiva del patrimonio del debitore e non semplicemente con la qualificazione del singolo immobile oggetto di pignoramento.
Ne consegue che, per invocare l’applicazione della disposizione in tema di espropriazione immobiliare, il debitore non può limitarsi a prospettare che l’immobile pignorato è la sua «prima casa», non escludendo una tale prospettazione di per sé che lo stesso debitore sia proprietario di altri immobili.
Ciò detto, la Suprema corte ha altresì rilevato che comunque, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la disposizione in questione non fissa un principio generale di impignorabilità, in quanto si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco per debiti tributari e non a quelle promosse da altre categorie di creditori per debiti di altro tipo.
Né, aggiunge, la disposizione in questione può trovare applicazione in relazione alla confisca penale, sia essa diretta o per equivalente: infatti l’oggetto della confisca è il profitto del reato e non il debito verso il fisco, nozioni che devono essere tenute distinte, poiché il profitto di delitti consistenti nell’evasione dell’imposta per mezzo di omessa, infedele o fraudolenta dichiarazione o di omesso versamento, che può essere oggetto di sequestro preventivo funzionale alla confisca, è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale e non comprende né le sanzioni dovute a seguito dell’accertamento del debito, che rappresentano, invece, il costo del reato stesso, derivante dalla sua commissione (Cass. pen., sez. III, n. 17535 del 06/02/2019, Rv. 275445; sez. III, n. 28047 del 20/01/2017, Rv. 270429), né gli interessi maturati in favore dello Stato (Cass. pen., sez. III, n. 40358 del 05/07/2016, Rv. 268329); mentre il debito verso il fisco è sempre comprensivo dell’originario debito tributario, degli interessi e delle sanzioni (sostanzialmente in tal senso, Cass. pen., sez. III, n. 7359 del 04/02/2014, Rv. 261500).

