Ecobonus, contabilità a più vie per chi cede la detrazione
Pagine a cura
di Giovanni Valcarenghi
e Raffaele Pellino
Il trattamento contabile della cessione della detrazione per risparmio energetico segue più strade. Non senza qualche incertezza. Così, anche se la possibilità di cedere il credito derivante dalla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica (l’importo della detrazione è cedibile sotto forma di credito d’imposta) è prevista dal 2016, le regole da seguire per detta operazione sono «diverse» a seconda dell’anno in cui sono stati effettuati gli interventi. Con la legge di Bilancio 2018, la possibilità di cedere la detrazione spettante (Irpef o Ires) è stata estesa anche agli interventi effettuati sulla singola unità immobiliare (non solo agli interventi su parti comuni di edifici condominiali). In luogo della detrazione in dichiarazione dei redditi, quindi, è possibile scegliere di cedere il proprio credito ai «fornitori» che hanno effettuato gli interventi agevolabili o ad «altri soggetti privati», con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari. Questi soggetti, diversi dai fornitori, devono comunque essere «collegati» al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Soltanto i contribuenti che ricadono nella cosiddetta «no tax area» possono cedere il credito anche a banche e intermediari finanziari, mentre è sempre esclusa la cessione del credito alle pubbliche amministrazioni. Per quanto concerne il trattamento contabile da adottare in relazione alla cessione del credito corrispondente alla detrazione da ecobonus, un punto di riferimento è quanto riportato nell’ambito dell’Oic 15. In primo luogo, al momento del sostenimento della spesa, il beneficiario della detrazione rileva contabilmente l’operazione e il relativo pagamento. Mancando espressa indicazione dei principi contabili al riguardo, la dottrina ha elaborato due distinte soluzioni: una secondo cui la detrazione va contabilizzata in riduzione delle imposte dell’esercizio e, l’altra, secondo cui la detrazione, nel caso riguardi interventi su beni strumentali, può essere contabilizzata secondo quanto previsto per i contributi in conto impianti. La mancanza di indicazioni produce effetti anche sulla cessione del credito. Infatti, una volta che le parti abbiano stabilito un accordo, il cedente non avrà più diritto all’ecobonus e, conseguentemente, non dovrà più procedere alla relativa rilevazione contabile; in capo al cedente dovrà essere rilevata contabilmente la sola operazione di cessione del credito. Questa configura una sopravvenienza attiva avente, in contropartita, lo storno del debito (nel caso in cui il credito sia ceduto al fornitore) ovvero la rilevazione di un credito verso il cessionario (nel caso cui la cessione sia effettuata nei confronti degli altri soggetti privati). Un aspetto delicato riguarda l’individuazione del «momento» in cui avviene la cessione. A tal fine, si richiama quanto disposto dal provvedimento n. 100372/E/2019: a) il cedente deve comunicare (entro il 28/2 dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa) i dati della cessione del credito, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate; in alternativa, la comunicazione può essere inviata utilizzando un apposito modulo da presentare agli uffici delle Entrate oppure da inviare mediante Pec; b) il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito; c) l’Agenzia rende visibile nel «cassetto fiscale» del cessionario il credito d’imposta che gli è stato attribuito, che potrà utilizzare, solo a seguito della relativa «accettazione» con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate; e) la comunicazione da parte del cessionario dell’eventuale «successiva» cessione (totale o parziale) del credito ricevuto avviene a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e, comunque, dopo l’accettazione del credito. Alla luce di ciò, il cedente è tenuto a rilevare contabilmente la cessione del credito, una volta che questa sia stata accetta dal cessionario. Tuttavia, nel caso (raro) in cui il cessionario versi anticipatamente il corrispettivo, il cedente rileverà, in contropartita all’incasso, un debito verso il cessionario da stornare al momento dell’accettazione, e contestualmente rileva la sopravvenienza.

