Tasse locali in cerca di sospensione. In stand by le riforme ante-Covid
Cristina Carpenedo,
L’intervento contenuto nel dl 18/2020 «Cura Italia» appare solo l’inizio di una fase che si preannuncia lunga anche per i tributi locali. Il decreto si limita a disporre la sospensione dei termini delle attività degli uffici degli enti impositori, ai quali non è quindi inibito procedere verso i contribuenti pur restando sconsigliato agire in tal senso, in ragione del divieto di spostamento imposto ai cittadini e del conseguente bilanciamento dei termini di prescrizione e decadenza slittati di due anni. In merito ai versamenti, l’art. 68 dispone la sospensione solamente di cartelle e ingiunzioni scadenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020, utilizzando una formula che permette di estendere l’effetto anche alle dilazioni rilasciate sulla medesima tipologia di atto. L’Agenzia delle Entrate, con le circolari 4, 5 e 6 affronta gli aspetti applicativi della norma, che portano ad escludere dall’alveo dell’art. 68 gli accertamenti esecutivi in quanto ancorati al diverso termine previsto per l’impugnazione, sospeso solo fino al 15 aprile. Anche l’accertamento con adesione gode della medesima sospensione dei termini processuali mentre resta escluso il termine di 20 giorni previsto per il perfezionamento dell’adesione, che rimane tale. Le risposte in ordine ai versamenti ordinari di Imu, Tari e tributi minori dovranno attendere il nuovo decreto promesso per metà aprile. Nel frattempo, diverse amministrazioni comunali hanno adottato provvedimenti che coinvolgono principalmente la tassa rifiuti, il tributo gravante su tutti i gestori delle attività, gran parte oggi impedite dalle restrizioni nazionali e in ordine alle quali nessuna norma del tributo è in grado di offrire una risposta adeguata. La decisione dei comuni di differire i termini di versamento, soprattutto a favore delle attività economiche, si fonda anche sull’esigenza di comprendere quale risposta normativa vada data alla completa inattività delle imprese che di fatto non possono produrre rifiuti. Una situazione molto vicina, anche se non identica, alla cosiddetta inidoneità del locale che non permette la presenza umana e la conseguente applicazione del prelievo. Anche sul fronte delle tasse e dei canoni dovuti per l’occupazione di suolo pubblico, concessa ma non realizzata, è necessaria una soluzione del legislatore considerata la carenza di potestà regolamentare in tal senso, inidonea ad affrontare una fattispecie che priva anche delle minori entrate correlate. La fase che si era aperta a inizio del 2020, con riforme a tutto campo per l’Imu e la riscossione potenziata nonché per la formulazione del nuovo piano finanziario dei rifiuti in ottica Arera, è stata messa in angolo da esigenze di differimento e riduzione dei versamenti. L’art. 107 del decreto «Cura Italia» ha portato il termine del bilancio e dunque anche dei regolamenti a fine maggio. Sul fronte della Tari, infine, la burrasca sulle tariffe 2019 confermabili anche per il 2020, con un nuovo conguaglio che andrebbe a sommarsi a quello della deliberazione Arera 443/2019, promette poca certezza nel cammino di conversione del decreto anche alla luce della recente deliberazione Arera 102/2020.

