La rendita catastale è efficace
dalla notifica se è ben motivata
Fabio Borrello, – avvocato tributarista
La rendita catastale quale strumento per determinare il valore fiscale di un immobile rappresenta un tema di grande attualità, sia in quanto fattore di accesa conflittualità, sia perché protagonista del dibattito pubblico, che vede nella riforma della fiscalità immobiliare un argomento di indubbio interesse. Si afferma il principio secondo il quale l’omessa notifica dell’attribuzione o rettifica della rendita catastale, adottata successivamente al 31/12/1999, ne preclude l’utilizzabilità ai fini della determinazione della base imponibile ai fini Ici e dunque anche ai fini Imu. Difatti, in mancanza di notificazione, il contribuente non è obbligato ai sensi dell’art. 19, comma 3, del dlgs 546/1992 a impugnare l’atto presupposto dinanzi al giudice tributario, per cui quest’ultimo non può divenire definitivo. L’Ordinanza della cassazione 3039/2019 è solo l’ultima pronuncia in ordine di tempo che afferma tale principio. Per le variazioni di rendita catastale, non dovute a modificazioni della consistenza o della destinazione, trova applicazione l’art. 74, della legge 342/2000, che a far data dall’1/1/2000 ammette l’utilizzabilità delle rendita ai fini della determinazione della base imponibile solo se subordinata alla notifica al contribuente. Un altro elemento fondamentale che trova conferma nella sentenza della Corte di cassazione n. 3107/2019 è la necessità in materia di accertamento, rettifica e aggiornamento catastale di adeguata motivazione da parte dell’amministrazione finanziaria che deve sussistere non solo nei casi di revisione per microzona ex art. 1, comma 335-336, legge 311/04, ma anche in tutti i casi in cui il potere di rettifica sia esercitato su sollecitazione mirata dell’autorità comunale ex art. 3, comma 58, legge 662/96.
Innanzitutto, la motivazione del provvedimento di riclassamento di un immobile già munito di rendita, deve esplicitare se il nuovo classamento sia adottato:
1) ai sensi del comma 336 dell’art. 1, legge n. 311/2004, in ragione di trasformazioni edilizie subite dall’unità immobiliare, recando, in tal caso, l’analitica indicazione di esse;
2) ai sensi del comma 335 del medesimo art. 1, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale di questa rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali, recandone specifica menzione;
3) ai sensi del comma 58 dell’art. 3 della legge 662/1996 – relativa alla richiesta del comune, formulata all’Agenzia del territorio, di verifica del classamento – in ragione della constatata manifesta incongruenza tra il precedente classamento dell’unità immobiliare e quello di fabbricati similari aventi caratteristiche analoghe, indicando la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe, che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento.
In conclusione, la carenza o assenza di motivazione è suscettibile di invalidare l’atto per contrarietà al modello legale, non consentendo al contribuente il pieno e consapevole esercizio del diritto di difesa nella successiva fase contenziosa, conseguente alla richiesta di verifica dell’effettiva correttezza della classificazione.

