Prima casa, congelati i termini
Roberto Rosati
Saranno sospesi anche i termini per conservare le agevolazioni fiscali ricollegate all’acquisto della «prima casa». Il testo del nuovo decreto-legge emergenziale al quale sta lavorando il governo dovrebbe contenere una disposizione che sospende, nel periodo compreso fra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020, i termini previsti nell’ambito della disciplina della tassazione agevolata per l’acquisto della prima casa, contenuta nella nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al dpr n. 131/86 (legge di registro), nonché nell’ambito del credito d’imposta, il c.d. «bonus riacquisto», di cui all’articolo 7 della legge n. 448/98. La sospensione dei termini imposti ai contribuenti nel quadro delle agevolazioni in esame consentirebbe di superare i problemi del regime di isolamento, che rende difficili gli spostamenti delle persone e, di conseguenza, la conclusione delle compravendite.
Nel dettaglio, resterebbero sospesi fino alla fine dell’anno – se non ancora scaduti alla data del 23 febbraio scorso – per riprendere a decorrere dal 1° gennaio 2021:
– il termine di diciotto mesi entro il quale l’acquirente che, al momento della stipulazione dell’atto di acquisto, non era residente nel territorio del comune in cui si trova l’abitazione acquistata con le agevolazioni, deve provvedere al trasferimento della residenza nel predetto comune;
– il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con le agevolazioni prima del decorso di cinque anni dall’acquisto, per non perdere le agevolazioni fruite, deve acquistare un altro immobile da adibire a propria abitazione principale
– il termine di un anno entro il quale l’acquirente che ha fruito delle agevolazioni pur essendo in possesso di altra abitazione deve venderla;
– il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha venduto l’immobile acquistato con le agevolazioni deve procedere all’acquisto di un nuovo immobile agevolato, allo scopo di beneficiare del credito d’imposta previsto dall’art. 7 della legge n. 448/98.
I termini di decadenza dell’attività dell’Agenzia
Per quanto riguarda invece i termini di decadenza dell’attività di liquidazione e accertamento degli uffici dell’Agenzia delle entrate in relazione alle agevolazioni fruite dai contribuenti, va ricordato che, secondo la circolare n. 8 del 3 aprile scorso dell’Agenzia, trova applicazione anche in materia di imposta di registro, ed anche con riguardo al controllo c.d. a campione degli atti agevolati, la disposizione dell’art. 67, comma 4, del dl n. 18/2020, che dichiara applicabile, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici ed enti impositori, l’articolo 12 del dlgs n. 159/2015. Quest’ultima disposizione prevede che, in occasione di sospensioni di termini di versamento adottate a causa di eventi eccezionali, siano sospesi anche tutti i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso dei vari enti coinvolti. In particolare, secondo tale disposizione, i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici dell’Agenzia delle entrate che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Di conseguenza, esemplifica la circolare, qualora la decadenza dell’attività di rettifica e liquidazione ai fini dell’imposta di registro intervenga il 26 giugno 2020, il termine è prorogato fino al 31 dicembre 2022, in armonia con la finalità della disposizione, che differisce gli ordinari termini di decadenza per distribuire in un più ampio lasso di tempo l’attività di notifica dei predetti atti nei confronti dei soggetti interessati dalla crisi.

