Niente tasse sulle pertinenze accorpate

Con la legge di Bilancio 2020 sono cambiate le regole per le aree edificabili che sono al servizio di un fabbricato. Da quest’anno, infatti, le cosiddette aree pertinenziali sono soggette al pagamento dell’Imu se non hanno questa qualificazione ai fini urbanistici e se non sono accorpate catastalmente al fabbricato. Lo prevede l’articolo 1, comma 741, lettera a) della legge 160/2019. 


Con questo intervento normativo il legislatore va oltre il principio affermato dalla Cassazione che ha riconosciuto, con limiti più o meno ampi nel corso degli ultimi anni, la non imponibilità dei terreni pertinenziali ancorché non graffati in catasto come un unico bene. 


Il citato comma 741, lettera a) della legge di Bilancio dispone che «per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente». 


Va precisato che la norma non ha la natura di disposizione di interpretazione autentica e non ha efficacia retroattiva. Per gli anni precedenti occorre fare riferimento a quanto sostenuto dalla Cassazione in ordine all’intassabilità, a certe condizioni, delle aree non accatastate unitariamente ai fabbricati. 


In generale, per le pertinenze va fatto riferimento alla definizione fornita dall’articolo 817 del codice civile. Questa norma prevede che sono da considerare pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o all’ornamento di un’altra cosa. 


Per il vincolo pertinenziale serve sia la durevole destinazione della cosa accessoria a servizio o ornamento di quella principale, sia la volontà dell’avente diritto di creare la destinazione.