Spese di sanificazione sempre con Iva esposta nella fattura emessa
La fatturazione delle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro previste dall’articolo 64 del Dl 18/2020 convertito dalla legge 27/2020 pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» di ieri, per le quali può competere il tax credit del 50%, può esporre a rischi di errore prestatore e cessionario quando l’intervento di sanificazione si configura come prestazione di servizi. Queste prestazioni possono essere rese da soggetti che erogano servizi di pulizie, specializzate e non, con potenziale commistione nell’addebito, fra semplice pulizia e sanificazione, che andrebbe evitata.
La questione è sempre più rilevante anche in riferimento alla prevista numerosità di interventi che verranno richiesti alla ripresa delle attività nei luoghi di lavoro per le prescrizioni derivanti dal protocollo del 14 marzo seguite da numerose ordinanze a livello regionale che impongono la sanificazione degli ambienti almeno giornaliera. Per le prestazioni di servizi di pulizia è prescritta l’applicazione del regime dell’inversione contabile (reverse charge) in base all’articolo 17, comma 6, lettera a-ter), del Dpr 633/72, in presenza di committente debitore d’imposta il quale quindi non acquista in veste di consumatore finale. Nel caso specifico occorre qualificare correttamente la prestazione di sanificazione, cioè se possa rientrare genericamente nell’ambito del servizio di pulizia o debba ritenersi distinta da questo .
L’articolo 1, comma 1, lettera e) del Dm Industria 274/1997 definisce la sanificazione un complesso di procedimenti e operazioni poste in essere per rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore. Quindi si tratta di intervento collegato all’attività di pulizia, ma che non parrebbe ritersi equivalente o comunque indistinguibile. Selezionando le attività sulla base di codici Ateco, secondo la linea interpretativa delle Entrate (circolari 14/E e 37/E del 2015), le prestazioni di semplice pulizia rientrano tra quelle indicate nei codici 81.21.00 e 82.22.02, e non comprendono le altre attività di pulizia specializzata di edifici, nonché le prestazioni di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, che restano soggette alla fatturazione con Iva esposta.
Occorrerà pertanto che l’addebito dei corrispettivi per le prestazioni di sanificazione sia indicato in fattura con applicazione del regime di Iva esposta e separatamente le prestazioni di pulizia, in regime di reverse charge in presenza di committente soggetto passivo Iva.
Se la fatturazione dovesse risultare unitaria, ricomprendendo indistintamente pulizia e sanificazione, si dovrà applicare il regime dell’Iva esposta in tutti i casi. Oltre a determinare effetti sanzionatori solidalmente a carico delle parti, in base all’articolo 6, comma 9-bis del Dlgs 471/97 (sanzione minima 250 euro, massima 10mila euro), eventuali errori potranno rendere incerta l’entità della spesa su cui calcolare e riconoscere il credito d’imposta.

