imu, criteri di stima validi per annualità
Va modificato l’avviso di accertamento con cui un ente comunale abbia recuperato l’Imu dovuta dal contribuente su un terreno di proprietà laddove il valore dello stesso, assunto a base imponibile del tributo liquidato con l’atto, veniva computato secondo criteri di stima riferibili ad anni successivi rispetto a quello accertato. È la precisazione fornita dalla Ctp di Milano nella sentenza n. 281/17/2020. La vertenza di primo grado ha tratto origine dalla ripresa fiscale indirizzata a una società contribuente ai fini Imu dal comune di Pero. L’avviso di accertamento notificato alla ricorrente, sottoposta a procedura di fallimento, era infatti dovuto all’omessa dichiarazione e conseguente omesso versamento dell’Imu 2017. La specifica contestazione dedotta nel ricorso dalla contribuente riguardava, in particolare, la base imponibile utilizzata per il calcolo del tributo locale dovuto: la stessa era stata infatti calcolata dall’ufficio dell’ente comunale sulla base di valori riferibili all’anno 2019 e non alla annualità a cui la debenza fiscale si riferiva, ossia al 2017, per cui il contribuente ne invocava l’indebita applicabilità al caso di specie. Chiedeva, di conseguenza, che fosse annullato l’atto impositivo o che, in subordine, ne venisse rideterminata l’imposta in base ai valori adottati dal comune nella giusta annualità di riferimento così come regolarmente adottati con delibera. L’ente comunale resistente, costituitosi in giudizio, rappresentava di aver comunque calcolato il valore del bene, conformemente ai canoni del dlgs 504/92, sulla base di dati che ben potevano essere utilizzati anche per annualità precedenti su quella stessa area fabbricabile, sulla quale, rilevava, non si erano nemmeno verificati mutamenti consistenti. I giudici milanesi hanno deciso di accogliere il ricorso, rideterminando la pretesa in base ai più consoni valori prospettati dalla ricorrente, sulla base del fatto che ha ritenuto illegittimo l’utilizzo, da parte dell’ufficio accertatore, di metodi di stima la cui applicabilità era senz’altro legittima per il 2019, ma non anche per l’annualità accertata, il 2017. L’ente impositore a tal riguardo non aveva fornito elementi idonei in base ai quali si poteva evincere che i diversi e posteriori criteri di stima, pur se legittimi per annualità successive, erano idonei a individuare l’effettivo valore di mercato dell’immobile anche per anni pregressi. La Ctp per tali ragioni rideterminava il valore fiscale del terreno assunto a base imponibile Imu secondo la stima approssimata dalla ricorrente.
Nicola Fuoco
Trattasi del ricorso (…) proposto dalla società «S. Società Immobiliare F. A. Srl», attualmente sottoposta a procedura fallimentare, contro avviso d’accertamento Imu, per omessa dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2017.
La parte ricorrente contesta la base imponibile utilizzata nel calcolo dell’imposta perché non riferibile all’anno 2017 ma all’anno 2019, reputa inapplicabili al caso di specie, i valori venali che il comune stesso avrebbe deliberato come parametri di riferimento per annualità future.
Inoltre, si lamenta la carenza di motivazioni dell’atto impugnato in quanto non corredato delle delibere su cui si fonda l’avviso d’accertamento. Per i motivi esposti, la parte attrice chiede l’annullamento dell’atto impugnato o, in subordine, la rideterminazione dell’imposta in base ai valori e ai criteri resi noti dal comune con la delibera n. 40 del 2/11/2016, con annullamento delle sanzioni, o con loro riduzione al minimo edittale e con vittoria delle spese di giudizio.
Il comune di Pero, presente in atti con proprie controdeduzioni, insiste sulla correttezza del proprio operato in applicazione del dlgs 504/1992, avendo considerato il più probabile valore di mercato per l’area fabbricabile al 1° gennaio 2017, avvalendosi di tutte le informazioni disponibili. Peraltro, l’accertamento sarebbe corredato dalla delibera di giunta n. 111/2018 di approvazione dei valori venali per l’anno 2018, delibera utilizzata per l’emissione dell’accertamento 2017 in quanto, rispetto ad accertamenti precedenti, non si erano verificate rilevanti modifiche. (…) Pertanto, il comune di Pero chiede il rigetto del ricorso con rifusione delle spese di lite a carico del ricorrente.
Motivi della Decisione
La Commissione, valutate le argomentazioni e le prove documentali presenti in atti, reputa il ricorso in parte fondato. Le eccezioni relative alla valutazione attribuita all’area si basano sul fatto che gli elementi ipotetici di aggiornamento di valore erano frutto di stime la cui applicabilità era prevista per il 2019, posteriormente all’anno d’imposta in discussione, vale a dire l’anno 2017. Manca la dimostrazione che il valore determinato dal comune fosse realmente quello di mercato. Pertanto, in accoglimento parziale del ricorso, la commissione determina in euro 1.590.000,00 il valore fiscale del terreno su cui calcolare l’ammontare dell’Imu. Quanto alle spese di giudizio, in considerazione della complessità della materia oggetto di contenzioso, si dispone che siano compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Commissione accoglie in parte il ricorso e determina il valore fiscale del terreno in euro 1.590.000,00. Spese compensate.
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