Ai fini del bonus, se l’immobile è unico e “grande” diventa di lusso anche se è stato possibile ricavarne due appartamenti
casa di lusso
SINTESI: In tema di agevolazioni per l’acquisto della “prima casa”, per stabilire se l’abitazione sia di lusso non assume specifica rilevanza la destinazione che l’acquirente o gli acquirenti attribuiscono al bene, sicché, in caso di acquisto “pro indiviso” di un unico cespite immobiliare da parte di due acquirenti, non è consentito il frazionamento della superficie utile tra i medesimi come se il rogito notarile riguardasse due autonome alienazioni, ostandovi la contitolarità indivisa dei diritti sul bene, che consente, ai sensi dell’art. art. 1102 c.c., a ciascun comunista la facoltà di usare il bene comune.

Ordinanza n. 7850 del 16 aprile 2020 (udienza 22 gennaio 2020)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Stalla Giacomo Maria – Est. Pepe Stefano
Agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” – Per definire se l’abitazione è di lusso non assume rilevanza la destinazione che l’acquirente attribuisce al bene – Acquisto di unico immobile “pro indiviso” – Non è consentito il frazionamento della superficie utile tra gli acquirenti – Vi osta la contitolarità indivisa dei diritti sul bene