La notifica degli atti è congelata per il 2020. Slitta al 2021

Notifiche degli atti bloccate per il 2020 con slittamento al 2021 e proroga dei termini di decadenza per le cartelle esattoriali di un anno. Inoltre, per le procedure di accertamento con adesione in corso al momento del «blocco» vale sia la sospensione propria prevista dalla procedura, sia quella disciplinata per effetto dell’emergenza. Il decreto legge rilancio interviene a disciplinare tutta una serie di fattispecie che regolano i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti. Il primo aspetto riguarda un intervento che in qualche modo rimedia alla eliminazione della proroga biennale dei termini di accertamento contenuta nel dl n. 18 del 2020 (il cosiddetto Cura Italia) e rimossa in sede di conversione in legge del provvedimento. Viene ora previsto come l’Agenzia delle entrate, in relazione a quelle fattispecie che scadono entro il 31 dicembre 2020, confeziona gli atti entro la medesima data ma provvede alla notifica soltanto nel 2021. La logica è dare respiro ai contribuenti in reazione a eventuali pagamenti ritenuti dovuti per effetto di atti notificati ma, in ogni caso, continua a disciplinare una situazione di squilibrio tra amministrazione e contribuenti stessi. Infatti, il blocco degli uffici previsto dall’articolo 67 del dl n. 18 del 2020 è di 84 giorni mentre, in base alla nuova norma, il tempo per la notifica è di un anno. Tale blocco per la comunicazione degli atti vale anche per le comunicazioni di irregolarità, comprese quelle derivanti dalle liquidazioni periodiche Iva mentre, in tema di cartelle esattoriali, viene prevista una disposizione ad hoc. È infatti disciplinato come i termini di decadenza per la notifica delle cartelle esattoriali sono prorogati di un anno con riferimento alle somme dovute in base alla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e Iva relativamente al periodo di imposta 2017 analogamente a quanto previsto per le somme dovute in base ai controlli formali ai sensi dell’articolo 36 ter del dpr n. 600 del 1973. In tale ultima ipotesi la proroga riguarda anche il periodo di imposta 2016, come pure lo stesso periodo di imposta è interessato in relazione alle dichiarazioni modello 770 per le somme erogate e assoggettabili a tassazione separata. Un’osservazione a parte dev’essere dedicata alla sospensione dei termini processuali che rimane regolamentata da quanto previsto, da ultimo, dall’articolo 36 del dl n. 23 del 2020 che ha indicato come termine finale per la sospensione in questione quello dell’11 maggio. Dal giorno successivo, dunque, sono riprese le attività legate, per esempio, al computo dei termini per la presentazione dei ricorsi o degli appelli nonché per procedere alla costituzione in giudizio rispetto a un atto già notificato prima del 9 marzo e dove, naturalmente, il termine per la costituzione in giudizio abbia una scadenza compresa tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020. In ogni caso, una deroga sussiste laddove un atto sia stato notificato all’interno di questo arco temporale in quanto il termine per la presentazione del ricorso inizia a decorrere dal 12 maggio 2020. Peraltro, va osservato come l’attività legata al contenzioso tributario, intesa come svolgimento di udienze riprenderà nei fatti soltanto dopo l’estate anche in considerazione delle determinazione che sono assunte a livello locale tenendo anche conto di una ulteriore disposizione contenuta nel decreto rilancio. Si interviene a fornire codificazioni in merito alle udienze a distanza e, con tutta probabilità, sarà questa la modalità con la quale si svolgerà il dibattimento tributario.