Eco e sismabonus in accelerata
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di Alessandro Felicioni
L’ecobonus e il sismabonus innestano il turbo. Detrazione al 110% delle spese sostenute, agevolazioni anche per impianti fotovoltaici e colonnine per ricarica elettrica di autoveicoli e utilizzo più rapido del credito. Non tutti i soggetti e le abitazioni, però, potranno fruire del maxi sconto.
Il cosiddetto dl Rilancio, approvato dal consiglio dei ministri mercoledì scorso, partorisce, alla fine, anche l’upgrade sulle agevolazioni rivolte al settore dell’edilizia, ormai consolidate nel panorama normativo delle agevolazioni fiscali. Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, dunque, i lavori di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico degli edifici eseguiti sia dai condomini sia sulle singole unità immobiliari (purché adibite a prima casa) beneficeranno delle detrazioni al 110%, per la realizzazione di specifici interventi. L’agevolazione sarà fruibile come detrazione fiscale oppure come sconto in fattura con cessione del credito all’impresa che ha realizzato i lavori o a banche o ad altri intermediari finanziari.
L’ecobonus al 110% è previsto per tre tipologie di lavori importanti di riqualificazione energetica, quali: interventi di isolamento termico delle superfici che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie. La spesa massima è di 60 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio; interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo. La detrazione è calcolata su una spesa massima di 30 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio; interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo. Anche qui la spesa massima è di 30 mila euro.
Negli ultimi due interventi rientrano anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
L’aliquota maggiorata al 110% si rende applicabile anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico già agevolati dall’ecobonus, nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei tre interventi di cui sopra. Per esempio, le spese per infissi possono godere del maxi sconto solo se abbinate a interventi più strutturali (i tre elencati) e a condizione che suscitano gli altri requisiti (persona fisica, abitazione principale); altrimenti sono agevolativi con le aliquote ordinarie.
La novità importante è l’applicazione della detrazione al 110% a due nuove tipologie di interventi. Da un lato l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino a un massimo di spesa di 48 mila euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale e sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi principali; dall’altro l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, anche qui se eseguita congiuntamente a uno dei principali interventi. Occorre, però che i lavori migliorino la prestazione dell’edificio di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, che conseguano la classe energetica più alta, con tanto di Attestato di Prestazione Energetica a dimostrazione.
La detrazione al 110% è prevista anche per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, e per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica dell’edificio.
Il superbonus si applica agli interventi effettuati dai condomini, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni e dagli Istituti autonomi case popolari.
Particolarmente importante la precisazione che la maxi detrazione non si applica alle spese sostenute per interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale, ancorché effettuati da persone fisiche.
La detrazione può essere utilizzata in 5 anni e non in dieci. In alternativa alla detrazione fiscale maggiorata, il contribuente può optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, o per la trasformazione in un credito di imposta. Altra novità importante è la necessità, per la circolazione del credito del visto di conformità.

