Esenzione Imu
con requisiti in chiaro
Ènullo l’avviso di accertamento Imu che, limitatosi al generico richiamo della normativa di riferimento, venga emesso in spregio al sussistere di tutti i requisiti utili al contribuente per vedersi riconoscere l’esenzione dal tributo per l’immobile adibito a sua abitazione principale.
Si tratta delle osservazioni fatte proprie dalla Ctp di Varese con la sentenza n. 532/02/2019.
L’ufficio tributi del comune di Brissago Valtravaglia aveva notificato a una contribuente un avviso di accertamento per omesso pagamento Imu relativamente all’unità immobiliare appartenente alla stessa nonostante quest’ultima rappresentasse per la ricorrente l’abitazione principale. Tale circostanza, corredata di opportuna documentazione rappresentativa dei presupposti di fatto e di diritto tesi a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’art. 13, comma 2, del dl 201/2011, finalizzati all’esenzione Imu per l’abitazione principale veniva infatti rappresentata all’amministrazione attraverso un’istanza di autotutela rimasta priva di riscontro. La Ctp di Varese occupatasi del ricorso ha in primis ribadito che, ai sensi della normativa di riferimento, rintracciabile nell’art. 13 del dl 201/2011, l’abitazione principale coinvolta dall’esenzione Imu è costituita dall’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e hanno la residenza anagrafica. Essendo quest’ultimo dato agevolmente appurabile dall’iscrizione della contribuente all’anagrafe della popolazione residente, i giudici ne confermavano anche il secondo, relativo alla nozione di domicilio così come intesa secondo l’art. 43 del codice civile quale sede dei propri affari e interessi. Posto che entrambi i dati, utili alla fruizione dell’agevolazione, sussistevano nel caso di specie, la Ctp si spingeva anche a rilevare la carenza motivazionale dell’atto impugnato che, se da una parte non aveva considerato affatto il sussistere dei presupposti dell’esenzione Imu, dall’altra l’aveva pretesa facendo mero richiamo alle normative Imu ma senza prendere alcuna posizione sulla debenza gravante sull’immobile in questione, nemmeno sotto il profilo del calcolo del tributo che, sussistendo i requisiti per l’esenzione invocata dalla contribuente, non poteva che essere erronea.
Manifestando così su entrambi i profili le suddette carenze motivazionali, l’accertamento, in accoglimento del ricorso, veniva dichiarato nullo.
Benito Fuoco
(…) C’è da rilevare che la definizione di abitazione principale ai fini Imu è contenuta nell’art. 13 co. 2 del dl 201/2011, il quale statuisce che l’abitazione principale è «l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente».
Pertanto per qualificare un immobile come abitazione principale ai fini dell’Imu e della Tasi è necessario che il suo possessore e il suo nucleo familiare, allo stesso tempo:
Vi dimorino abitualmente;
Vi abbiano la propria residenza anagrafica.
In merito alla residenza anagrafica vi è poco da aggiungere essendo la stessa determinata in base all’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente.
Per quanto attiene il requisito della dimora abituale bisogna richiamare l’art. 43 del codice civile, in base al quale una persona ha il domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede dei propri affari e interessi.
Nel caso di specie entrambi i requisiti sono verificabili per l’intero anno 2013 in capo alla ricorrente. (…)
Nel caso di specie, la Commissione rileva che l’ano amministrativo si sostanzia in: Un generico richiamo delle disposizioni di legge e regolamentari, senza esplicito riferimento alla disposizione che il comune intende essere stata violata. (…)
Alla luce di quanto sopra la Commissione ritiene che l’atto non ha specificato in maniera puntuale i motivi della sua emissione si chiede quale sia l’effettivo motivo per il quale è stato emesso e lo stesso non può assolutamente essere evinto dal contenuto dell’atto di accertamento.
In conclusione, preso atto di una sostanziale inesistenza della parte motivazionale dell’avviso di accertamento, lo stesso deve ritenersi nullo. (…)
Alla luce di tutto quanto suesposto l’avviso di accertamento presenta i seguenti vizi: Nullità per difetto di motivazione; l’avviso di accertamento non riporta i motivi per i quali è stato emesso e non viene neanche esplicitata in modo chiaro la norma presuntivamente violata. Sul punto si ricorda che la contribuente ha presentato istanza di autotutela anche al fine di avere un confronto con il comune, il quale fino a oggi è rimasto assolutamente inerte. Nullità per errato calcolo dell’imposta; si ricorda che per l’unità oggetto di accertamento sono stati verificati e analiticamente individuati tutti gli elementi che consentono l’esenzione dall’imponibilità Imu. (…)

