RIVALUTAZIONE TERRENI
Il decreto Rilancio prevede la possibilità di rivalutare entro il 30 settembre 2020 i terreni posseduti al 1° luglio 2020. Avendo già effettuato la perizia dei terreni da me posseduti al 1° gennaio 2020 come da norma prevista dalla legge Bilancio 2020, il pagamento dell’imposta sostitutiva dovrò effettuarlo entro il 30 giugno 2020 o posso effettuarlo entro il 30 Settembre 2020?
La norma relativa alla rivalutazione dei terreni contenuta nella legge di Bilancio 2020 presuppone il possesso dei terreni al 1° gennaio 2020. In quel caso entro il 30 giugno 2020 sono necessari la redazione e il giuramento di un’apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato, e il versamento in autoliquidazione dell’imposta sostitutiva sul valore periziato, da parte del contribuente. La proroga dell’agevolazione, che è contenuta nell’articolo 137 del Dl 34/20, prevede il possesso del terreno al 1° luglio 2020 e la redazione (e giuramento) della perizia nonché il versamento dell’imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2020. Considerato tutto ciò, qualora il lettore possegga il terreno al 1° luglio 2020 potrà beneficiare della proroga.

