B&B senza il bonus locazioni

di Giuliano Mandolesi

Imprese e professionisti «neocostituiti» restano a bocca asciutta, niente credito d’imposta per le locazioni di immobili e per gli affitti d’azienda.


Escluso dal bonus inoltre anche gran parte del comparto turistico-ricettivo, ovvero locazioni di immobili per uso B&B, affittacamere e case vacanze.


Queste sono le principali discrasie del nuovo bonus sulle locazioni disciplinato all’articolo 28 del decreto legge 34/2020 (meglio noto come decreto rilancio) che concede un credito d’imposta pari al 60% dei canoni corrisposti per le mensilità di marzo, aprile e maggio, ad imprese e professionisti affittuari di immobili ad uso non abitativo.


Niente bonus ai neocostituiti. Stando al tenore letterale della disposizione ed in attesa di ulteriori indicazioni da parte del legislatore, sembrerebbero attualmente esclusi dal bonus per mancanza di un requisito soggettivo, le imprese ed i professionisti che hanno iniziato a svolgere l’attività a partire dal 1 giugno 2019.


Il requisito soggettivo mancante è quello indicato al comma 5 della noma in commento che concede il credito d’imposta ai soggetti locatari esercenti attività economica, a condizione però che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. In poche parole il credito è concesso a coloro che nei singoli mesi di marzo, aprile e maggio 2020 hanno fatturato la metà di quanto invece realizzato negli stessi mesi del 2019.


Salvo diverse interpretazioni quindi, la norma attualmente sembrerebbe escludere dal bonus tutti quei soggetti economici che hanno intrapreso l’attività a partire dal 1 giugno 2019 poiché privi di fatturato nei mesi oggetto del test della contrazione. 


Stessa problematica sorge in caso di contratti di affitto d’azienda. Anche in questo caso infatti le imprese e professionisti con inizio attività a partire dal 1° giugno 2019 e costituite magati con il solo fine di stipulare il contratto di affitto d’azienda, essendo prive di fatturato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019, sembrerebbero tagliate fuori dalla concessione del credito d’imposta per carenza sempre del presupposto soggettivo.


La casistica era invece prevista per lo stop dei versamenti. Il parametro della calo del fatturato come «paletto» per l’accesso a disposizioni agevolative è stato recentemente usato per la sospensione dei pagamenti di tasse e contributi ex articolo 18 del decreto legge 23/2020 (il cosiddetto decreto liquidità). Al comma 4 dell’articolo però, la casistica dei neocostituiti era stata disciplinata prevedendo uno stop automatico per coloro che, costituiti post 31 marzo 2019, non potevano misurare la contrazione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto alle stesse mensilità del 2019.


B&B, affittacamere e case vacanze fuori del bonus. E’ invece un requisito oggettivo a escludere attualmente gran parte delle strutture turistico-ricettive dal credito d’imposta per gli affitti.


Al comma 1 dell’articolo 28 del dl 34/2020, il credito pari al 60% dei canoni corrisposti per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, spetta unicamente in caso di locazione di immobili ad uso non abitativo, proprio la tipologia di fabbricato utilizzata dal «nuovo» ed in ascesa settore extra-alberghiero.


Inoltre, anche in caso di affitto d’azienda, B&B, case vacanze e affittacamere risultano esclusi dalla fruizione del bonus.


Mentre al comma 2 dell’articolo in commento infatti il bonus è concesso anche in caso di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda ma a patto che vi sia nel «rapporto» almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.