La donazione non è elusione
di Debora Alberici
La donazione ai figli di un immobile contestualmente rivenduto non è una presunzione sufficiente a far scattare l’accertamento per elusione fiscale. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 10561 del 4 giugno 2020, ha accolto il ricorso dei contribuenti. Gli Ermellini, aderendo agli ultimi due motivi presentati dalla difesa, hanno spiegato che «l’Agenzia delle entrate su cui grava l’onere di provare l’uso strumentale della donazione per evitare il pagamento dell’imposta sulla plusvalenza maturata dal donante, non ha fornito alcuna prova, non potendo ritenersi sufficiente per tale dimostrazione la semplice sequenza temporale fra i due atti (donazione-permuta), evidenziando, inoltre, che l’Ufficio avrebbe potuto fornire al giudice di merito ulteriori elementi (quali ad es.: il versamento di acconti al donante; la partecipazione di questi alle trattative per la permuta), idonei a far pensare all’assenza dello spirito di liberalità e alla strumentalità dell’operazione per evitare il carico fiscale della plusvalenza». Per la Suprema corte, trattandosi di rapporti patrimoniali fra genitori e figli, il profilo della libertà della pianificazione della successione da parte dei genitori, tanto, in generale, nulla impone al contribuente di optare, nell’espressione della propria autonomia negoziale, per la soluzione più onerosa sul piano fiscale. La vicenda riguarda una contribuente, una mamma, che ha donato ai propri figli un terreno che, i giovani hanno venduto lo stesso giorno e di fronte allo stesso notaio. Per le Entrate l’operazione era stata concertata a tavolino per incassare il rilevante risparmio fiscale legato alla plusvalenza. La Ctp e la Ctr avevano convalidato l’atto impositivo. Poi il ricorso della difesa alla Suprema corte. La tesi dell’avvocato ha fatto breccia presso i Supremi giudici secondo i quali sarebbe illogico escludere che la donazione sia stata effettuata per spirito di liberalità fra madre e figli, e affermare che ci si trovi sempre al cospetto di operazioni preordinate al fine di eliminare il carico fiscale applicabile sulla plusvalenza.

