l contatore si legge con Iva ordinaria

Giulia Provino

Iva ordinaria per il servizio di lettura dei ripartitori di calore nei condomìni. Con la risposta n. 163 del 3 giugno 2020 l’Agenzia delle entrate ha escluso l’«accessorietà» tra il servizio di lettura di ripartitori di calore presso i condomìni e la prestazione di installazione dei ripartitori di calore, soggetta invece ad aliquota agevolata del 10%. Un’operazione è accessoria quando è un tutt’uno con l’operazione principale e non quando le due prestazioni sono distinte ed hanno autonoma funzione. Ai fini della qualificazione di un’operazione come accessoria, è necessario che: l’operazione integri, completi o renda possibile l’operazione principale; deve essere resa direttamente dallo stesso soggetto che effettua l’operazione principale ovvero da terzi, ma per suo conto e a sue spese; deve essere resa nei confronti dello stesso soggetto cessionario/committente nei cui confronti è resa l’operazione principale. Inoltre la prestazione non costituisce per la clientela un fine a sé stante, ma è considerato come il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore. Non è, dunque, sufficiente una generica utilità della prestazione accessoria all’attività principale.


Pertanto, il servizio di lettura di ripartitori di calore deve essere autonomamente assoggettato a Iva con l’aliquota ordinaria del 22%. Invece l’installazione di ripartitori di calore può fruire dell’aliquota ridotta del 10%.