la scelta
Il credito d’imposta per canoni di locazione di cui all’articolo 28 del Dl Rilancio pari al 60% dell’importo mensile versato dà la possibilità di fruire del credito anche per il mese di marzo. Questo pure per i contribuenti che avrebbero potuto beneficiare del credito d’imposta per botteghe e negozi (articolo 65 Dl 18/20) e che non si sono ancora avvalsi di quest’ultima agevolazione
il vecchio credito
Il credito d’imposta ex articolo 65 Dl 18/20 riguarda i soli soggetti esercenti attività d’impresa. È riconosciuto, per il solo 2020, per il 60% del canone di locazione, relativo solo al mese di marzo 2020, per i soli immobili della categoria catastale C/1. Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del Dpcm 11 marzo 2020 (rimaste aperte nonostante “il lockdown”)
analogie e differenze
La norma originaria prevede il divieto di cumulo fra i due crediti d’imposta. Il bonus matura a fronte di canoni pagati in entrambi i casi.

Per poter fruire del credito è necessario che il canone di locazione venga saldato entro il 31 dicembre 2020.

Il credito va utilizzato in compensazione ex articolo 17 Dlgs 241/97.

Entrambi i crediti sono cedibili a terzi ex articolo 122 Dl 34/20