Se l’ex proprietario paga i lavori non può né detrarre la spesa né trasferirla
Luca De Stefani
Se dopo la cessione dell’unità immobiliare, il cedente sostiene la spesa detraibile al 50% per il recupero del patrimonio edilizio, questo bonus non potrà né essere ceduto al cessionario, né, tantomeno, essere utilizzato direttamente dal venditore medesimo. Il chiarimento è contenuto nella, condivisibile, risposta dell’agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020, n. 174.
Sempre ieri, l’agenzia, con la risposta n. 175, in sintonia con quella del 22 maggio 2020, n. 137, ha chiarito che, relativamente ai casi di cessione dei crediti del sisma-bonus, la detrazione può essere ceduta alla società che fornisce i beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili, «a nulla rilevando la circostanza che l’istante ne sia socio e amministratore delegato».
L’articolo 16-bis, comma 8, del Tuir prevede che «in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi» agevolati, «la detrazione non utilizzata in tutto o in parte» sia «trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare».
Se, però, la spesa agevolata viene sostenuta (cioè pagata con bonifico parlante) successivamente alla sottoscrizione del rogito notarile di cessione, non solo non è possibile cedere il bonus all’acquirente, ma in capo al cedente manca anche il titolo per usufruire della detrazione in esame, non essendo più proprietario dell’unità immobiliare in cui i lavori sono stati eseguiti. Considerando che è possibile trasferire solo detrazioni per le quali il relativo diritto sia sorto, nel caso descritto questa circostanza non sussiste.
Con la risposta 16 luglio 2019, n. 249, le Entrate hanno invece chiarito che una persona fisica, beneficiaria della detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismici, ai sensi dell’articolo 14 del Dl 63/213, non può cedere il credito maturato alla «ditta individuale, subappaltatrice di alcuni impianti tecnologici», di cui la stessa è titolare, in quanto con questa cessione, astrattamente ammissibile, si realizzerebbe, in capo allo stesso soggetto, la trasformazione della detrazione (utilizzabile solo con l’Irpef), in un credito d’imposta utilizzabile, invece, in compensazione anche di altre imposte e somme. Questa operazione, peraltro, oggi è possibile con la nuova «trasformazione» della detrazione in «credito d’imposta» compensabile orizzontalmente (o cedibile a terzi), introdotta dall’articolo 121, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Dl Rilancio).
Nelle risposte del 10 giugno 2020, n. 175 e 22 maggio 2020, n. 137, però, le Entrate, sempre con riferimento alle cessioni previste dall’articolo 14 del Dl 63/13, chiariscono che la detrazione può essere ceduta alla società che fornisce i beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi (nell’istanza gli avvolgibili, gli infissi e le schermature solari), «a nulla rilevando la circostanza che l’istante ne sia socio e amministratore delegato».

