Oggi è l’ultimo giorno per pagare la prima rata Imu entro la data di scadenza fissata dalla legge. I contribuenti, titolari di fabbricati, aree edificabili e terreni, che per qualsiasi motivo non pagano in tutto o in parte l’acconto Imu entro oggi, possono ravvedersi versando una mini sanzione. Con le recenti modifiche che sono state apportate alla disciplina del ravvedimento dall’articolo 10 bis del dl «Fiscale» (124/2019) è possibile sanare le violazioni commesse in tempi lunghi. Naturalmente prima si paga, minore è la sanzione dovuta. Se il pagamento viene effettuato parzialmente o in ritardo, oltre il 16 giugno, è possibile regolarizzare le violazioni pagando una mini sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo fino a 14 giorni dalla scadenza, vale a dire fino al prossimo 30 giugno. Se la sanatoria viene effettuata oltre questo termine e fino a 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è dovuta nella misura dell’1,5%. Qualora il ritardo si protragga oltre, fino a 90 giorni, la sanzione sale all’1,66%. Ci si può avvalere del condono entro 1 anno, ma in questo caso la sanzione è dovuta nella misura del 3,75%. Le due ultime chance sono quelle introdotte dal dl «fiscale», che consente di rimediare pagando una penalità del 4,28% (1/7 del 30%), entro due anni dalla scadenza, oppure del 5% (1/6 del 30%), oltre due anni dalla commissione della violazione. Il mancato ravvedimento comporta l’irrogazione della sanzione edittale da parte del comune nella misura del 15%, se il ritardo nel pagamento non supera i 90 giorni. Oltre i 90 giorni, la penalità sale al 30%. 


Dal 17 giugno, dunque, è possibile avvalersi del ravvedimento sprint entro 14 giorni dalla commissione della violazione, fruendo di una sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo (1/10 della sanzione base) o del ravvedimento breve, entro 30 giorni, pagando una sanzione ridotta all’1,5% (1/10 del 15%). Gli interessati, però, hanno anche la possibilità di condonare le violazioni di omesso, parziale o tardivo versamento entro 90 giorni, con la sanzione ridotta all’1,66% (1/9 del 15%). Considerato che il pagamento dell’acconto deve essere effettuato dai titolari di immobili soggetti al prelievo (fabbricati, escluse le abitazioni principali e gli immobili assimilati, aree edificabili e terreni) entro il 16 giugno, per fruire dell’abbattimento della sanzione i contribuenti possono sanare le irregolarità entro il 14 settembre. In alternativa, ci si può avvalere del ravvedimento lungo entro 1 anno, con una sanzione un po’ più salata, che è fissata al 3,75% (1/8 del 30%). Si chiude il cerchio con le ultime due ultime possibilità offerte dal legislatore con il dl «Fiscale», vale a dire pagando una sanzione del 4,28% (1/7 del 30%), se la sanatoria avviene entro due anni dalla scadenza, oppure del 5% (1/6 del 30%), se si va oltre i due anni. Le nuove disposizioni si applicano anche alle irregolarità compiute negli anni precedenti. Non è fissato un termine finale, ma è evidente che il beneficio della mini sanzione è legato all’adempimento spontaneo prima che le violazioni vengano accertate dall’amministrazione comunale. 


Per sanare le irregolarità l’adempimento può essere effettuato anche in momenti diversi. Ciò che conta è che l’ultimo versamento avvenga entro il termine stabilito ex lege. Considerato che le scadenze sono diverse (14 giorni, 30 giorni, 90 giorni, 1 anno, 2 anni, oltre 2 anni), per stabilire quale sanzione va pagata fa fede la data dell’ultimo versamento. Fermo restando che solo l’adempimento spontaneo, prima che le violazioni vengano accertate dal comune, evita di incorrere nella sanzione edittale e di pagare più interessi. Oltre alla sanzione, infatti, va pagato anche il tributo dovuto con i relativi interessi legali. Gli interessi maturano giorno per giorno e si calcolano in base al principio del pro rata temporis, vale a dire tenendo conto dei tassi in vigore nei diversi periodi d’imposta.


Se le violazioni vengono accertate dal comune, anche nella fase istruttoria che precede la notifica degli atti impositivi, è dovuta la sanzione edittale.