canoni di locazione di immobili non abitativi
Articolo 28 Dl 34/20 – Credito d’imposta
per canoni di locazione di immobili a uso
non abitativo
Gli enti non commerciali, compresi gli Ets ed enti religiosi, con ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Dl Rilancio, possono optare per un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare mensile dei canoni di locazione, leasing o concessione commisurato all’importo versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile
e maggio 2020.
Il credito non è cumulabile con l’analoga misura di cui all’articolo 65 Dl 18/20 per i canoni di locazione di marzo, al fine di evitare duplicazioni del beneficio (articolo 28, comma 8 Dl 34/20).
Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa o, in alternativa, può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione
del credito.
Le modalità di calcolo e la misura del credito sono analoghe a quelle previste per le imprese. Il beneficio è commisurato all’importo mensile di marzo, aprile e maggio 2020 ed è a questi mesi del periodo di imposta precedente l’entrata in vigore del decreto che va verificato il calo di fatturato.
Analogo discorso per il superamento della soglia di 5 milioni di ricavi.
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare si fa riferimento al periodo chiuso al 31 dicembre 2019.
Mentre, per i soggetti il cui esercizio non corrisponde all’anno solare, occorre fare riferimento al periodo precedente a q

