Credito d’imposta solo per il 2021
Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro non è riportabile e potrà essere utilizzato solo nell’anno 2021. Come indicato nell’articolo 120 del dl 34/2020 (il cosiddetto decreto Rilancio) e ribadito anche nella circolare 20/E del 10 luglio 2020 dell’agenzia delle entrate infatti, il bonus, concesso per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus Sars-Co V-2, «potrà essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario ovvero da parte dei cessionari dello stesso solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021».
L’agenzia delle entrate è chiara sul tema indicando inoltre che «eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 non potranno essere utilizzati negli anni successivi, né ulteriormente ceduti oppure richiesti a rimborso».
La penalizzante disciplina, così come strutturata, rischia di minare seriamente la fruibilità diretta e indiretta del bonus.
Il credito d’imposta infatti, concesso ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico e pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80 mila euro, non fa differenze e presenta questa forte limitazione temporale sia in caso di utilizzo diretto da parte del beneficiario sia in caso di utilizzo indiretto ovvero tramite cessione a terzi del bonus.
In ogni caso, i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d’imposta in commento, da ieri possono inviare all’Agenzia delle entrate la comunicazione con l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.
Tale comunicazione potrà essere inviata come detto dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 e nel caso in cui sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, dovrà riportare esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.
Come precisato anche nella circolare 20/E del 10 luglio scorso dell’agenzia delle entrate, la disposizione fa riferimento alle spese sostenute nel 2020 e l’agevolazione spetta anche nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto legge n. 34 istitutivo del credito d’imposta.
In riferimento al concetto di spesa sostenuta, l’Agenzia delle entrate indica che ai fini dell’imputazione degli oneri agevolabili occorre far riferimento, per gli esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali (nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata), al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento.
Per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l’applicazione del criterio di cui al comma 5 dell’articolo 18 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile.
Di contro, per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, il criterio da seguire è quello della competenza quindi si dovrà far riferimento alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e dal pagamento.
Per calcolare l’importo effettivo delle spese sostenute bisognerà considerare l’importo al netto dell’Iva e in caso in cui vi siano operazioni con imposta sul valore aggiunto indetraibile, tale importo va incluso nel costo fiscale dei beni cui commisurare il credito d’imposta.

