Iva inevasa, la crisi non basta

Il contribuente, per andare esente da colpa per l’asserita impossibilità di far fronte al versamento Iva in ragione di crisi di liquidità, deve assolvere a puntuali e specifici oneri di allegazione. E di mostrare di aver fatto ricorso anche a risorse proprie. Così ha stabilito la Corte di cassazione, sez. penale, con la sentenza n. 17806 del 10/6/2020. Nel caso di specie il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, con cui era stata confermata la sentenza del tribunale che lo aveva condannato alla pena di quattro mesi di reclusione, oltre alle sanzioni accessorie e al pagamento delle spese processuali, per il reato di cui all’art. 10 ter del dlgs n. 74 del 2000, perché, nella qualità di legale rappresentante di una Srl, aveva omesso di versare l’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale 2010 per più di due milioni di euro. Il ricorrente deduceva in particolare, tra le altre, l’erronea applicazione dell’art. 10 ter cit. per avere la Corte di appello travisato il motivo difensivo relativo alla crisi di impresa, invocata al momento della scadenza per mancati pagamenti, essendosi a tal proposito accertato che la crisi aveva avuto lunga durata, che effettivamente vi era stata una contrazione del mercato e degli incassi e che comunque la stessa crisi era stata dovuta anche a iniziative cautelari dell’Agenzia delle entrate, che avevano impedito l’accesso ai flussi finanziari delle banche. Il contribuente deduceva poi l’omessa motivazione circa l’affermazione della Corte che l’avvenuto pagamento degli stipendi avrebbe escluso di per sé la forza maggiore e richiamava, in senso contrario, sentenza della stessa Corte territoriale, che, con riferimento al periodo di imposta precedente, aveva invece riconosciuto l’insussistenza del dolo proprio in relazione all’intento, perseguito con detto pagamento, di superare la crisi aziendale e di salvaguardare l’impresa. Secondo la Corte di cassazione la censura era infondata. Evidenziano infatti i giudici di legittimità che il contribuente, per invocare l’impossibilità di far fronte agli obblighi di versamento, deve dimostrare non solo la non imputabilità della improvvisa crisi economica, ma anche di aver egli adottato misure idonee a fronteggiarla, anche attingendo al proprio personale patrimonio.