L’immobile passa all’acquirente:
sentenza con Registro proporzionale
20 Luglio 2020
Irrilevante che la decisione possa essere ancora impugnata, il prezzo è stato definito e l’atto non è sospeso
sentenza
SINTESI. In materia d’imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora soggetta ad impugnazione, trovando applicazione l’art. 27 del DPR n. 131 del 1986, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell’acquirente, nella specie dall’iniziativa unilaterale del promittente acquirente poiché la controprestazione, ossia il pagamento del prezzo, è già stata seriamente offerta dall’acquirente all’atto dell’introduzione del giudizio (cfr., da ultimo, Cass. n. 30778/2019).

Ordinanza n. 13139 del 30 giugno 2020 (udienza 19 febbraio 2020)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Chindemi Domenico – Est. Zoso Liana Maria Teresa
Imposta di registro – La sentenza ex art. 2932 c.c. che dispone il trasferimento di un immobile subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale anche se ancora soggetta ad impugnazione