Demolizioni regolate dal cpp
Per l’ esecuzione dell’ ordine di demolizione di un manufatto abusivo, conseguente ad una violazione alla normativa edilizia, debbono essere applicate le norme del codice di procedura penale. Lo afferma la corte di Cassazione con la sentenza n.18463/2020 depositata il giorno 17/06/2020. Il caso di specie trae origine da un provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo. Il Pm, infatti in esecuzione di un ordine di demolizione di un immobile abusivo,contenuto in un precedente provvedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti ne aveva disposto l’abbattimento con il provvedimento oggetto dell’opposizione e come abbiamo visto confermato in sede di merito. Tuttavia l’imputato al fine di preservare l’integrità dell’immobile ricorreva per cassazione con apposito atto del proprio legale. Il provvedimento di demolizione si presentava come illegittimo, dato che il decorso di un notevole lasso temporale ne aveva senza ombra di dubbio determinato la prescrizione. Il procedimento, dopo avere compiuto il proprio corso veniva deciso con il provvedimento qui in commento. La questione, interessante e dibattuta, riguarda le modalità di esecuzione di un ordine di demolizione di un immobile abusivo, viene risolta sulla base della giurisprudenza emessa in precedenza da parte delle sezioni unite, che si erano trovate a dirimere il contrasto formatosi tra le singole sezioni. Gli ermellini, in tali casi, avevano sempre ritenute applicabili le norme contenute nel codice di procedura penale previste per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. A tale conclusione giungono i giudici della corte suprema, sulla base di una considerazione circa la natura del provvedimento di demolizione, ad esso viene infatti riconosciuto un carattere sostanzialmente amministrativo ma formalmente giurisdizionale, da tale riconoscimento pertanto non può che derivare la necessità di applicare le norme previste nel codice di procedura penale per l’applicazione dei provvedimenti giurisdizionali.

