Come funziona la cosiddetta «moneta fiscale» con cui è possibile effettuare alcuni lavori con un forte sconto o, in certi casi, anche gratis.
Da quando il Governo iniziò ad introdurre alcune agevolazioni fiscali per compensare i danni della pandemia da coronavirus, la cessione del credito d’imposta è diventata una delle opzioni più note per beneficiare di bonus e sconti. A tal punto che, ormai, viene considerata a tutti gli effetti una «moneta fiscale» che consente allo Stato di riconoscere degli aiuti senza ricorrerei ai soldi veri e propri, così come al contribuente di affrontare determinate spese aprendo poco o niente il proprio portafoglio. Ne avrai sentito parlare anche tu e ti sarai chiesto, a proposito della cessione del credito d’imposta, che cos’è e quando va utilizzata, cioè per quali tipi di pagamenti è possibile usare la cosiddetta «moneta fiscale».
Cessione del credito d’imposta: che cos’è?
La cessione del credito d’imposta è la possibilità che lo Stato concede al contribuente di rinunciare all’utilizzo diretto della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi e di optare, in alternativa, per cedere il relativo credito di imposta di pari ammontare «con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari».
Per fare un esempio estremamente semplice: se io devo recuperare dal Fisco 100 euro spesi per dei lavori che mi danno diritto a tale agevolazione, posso pagare l’impresa cedendole quei 100 euro d’imposta che il Fisco mi avrebbe pagato. A sua volta, l’impresa potrà fare lo stesso verso altri soggetti con gli stessi 100 euro.
Nella cessione del credito a terzi, i soggetti coinvolti sono:
il ceduto, vale a dire il debitore (nel tuo caso, sei tu);
il cedente, ovvero il creditore che cede il proprio diritto (ad esempio, l’impresa edile che ha effettuato i lavori di ristrutturazione a casa tua);
il cessionario, cioè il soggetto terzo verso quale il credito viene trasferito (ad esempio, la banca a cui l’impresa cede il proprio credito).
Cessione del credito d’imposta: quando non può essere fatta?
Ci sono dei casi in cui non è possibile scegliere l’opzione della cessione del credito d’imposta. Succede quando:
il credito ceduto ha carattere strettamente personale;
la cessione è espressamente vietata dalla legge;
tra creditore e debitore c’è un accordo di non cessione del credito di cui il cessionario è a conoscenza.
Cessione del credito d’imposta: quando può essere fatta?
La cessione del credito d’imposta può essere, invece, effettuata quando il credito deriva da uno di questi interventi:
di recupero del patrimonio edilizio con detrazione del 50% per il 2020 e del 36% dal 2021 (salvo futuri cambiamenti);
di risparmio energetico qualificato con detrazioni Irpef e Ires del 50-65-70-75-80-85% e, per i lavori effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 con il superbonus del 110%;
antisismici speciali con detrazione del 50-70-75-80-85% o per i lavori effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 con il superbonus del 110%;
rientranti nel bonus facciate con detrazione del 90%;
per l’installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo con detrazione del 50% o con il superbonus del 110% (se effettuato almeno uno dei tre interventi trainanti);
per l’installazione delle colonnine di ricarica di veicoli elettrici con detrazione del 50% o con il superbonus del 110%.
Cessione del credito d’imposta: spetta ai forfettari?
La domanda è legittima: chi aderisce al regime forfettario e non paga l’Irpef, può adoperare la cessione del credito d’imposta se realizza uno degli interventi che danno diritto al superbonus del 110%?
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la cessione può essere fatta da qualsiasi contribuente che, almeno in teoria, abbia diritto alla maxi-detrazione, anche se non è obbligato a pagare l’Irpef.
Va, comunque, ricordato che anche il contribuente del regime forfettario è un soggetto Irpef, anche se sul suo reddito viene applicata un’imposta sostitutiva. Significa che anch’egli può beneficiare della cessione del credito d’imposta.
Chi, invece, è considerato «incapiente», cioè non ha un reddito soggetto ad Irpef o a imposta sostitutiva, può sfruttare la possibilità dello sconto in fattura per non perdere le agevolazioni garantire dal superbonus del 110%.

