L’agevolazione facilita demolizioni e ricostruzioni

Pubblichiamo alcune risposte ai quesiti sul superbonus del 110%, che sono stati spediti dai lettori
La casa rurale

Una casa agricola inquadrata come abitazione principale può fruire del bonus 110 per cento?

La risposta è affermativa, anche se si dovesse trattare di una seconda casa. Per il 110% occorre effettuare uno degli interventi trainanti, quali l’isolamento termico o la sostituzione dell’impianto di riscaldamento, oppure un intervento di miglioramento sismico.

Coibentazione lastrico

Il singolo proprietario dell’immobile con riscaldamento termoautonomo, posto all’ultimo piano di un condominio di recente costruzione, può fruire del superbonus 110% andando a riqualificare il lastrico solare di copertura con adeguata coibentazione e realizzando un intervento su una superficie superiore al 25 per cento di quella disperdente della stessa unità immobiliare? L’intervento dev’essere eventualmente approvato dall’assemblea per dargli carattere condominiale?

Si ritiene che la superficie disperdente lorda superiore al 25% dovrebbe riguardare l’edificio e non il singolo appartamento. Per la installazione dell’impianto fotovoltaico servirebbe l’autorizzazione del condominio, trattandosi di una proprietà comune.

Italiani all’estero

L’applicazione del superbonus 110 % è possibile anche per un proprietario con residenza all’estero (iscritto all’Aire), che al momento non ha redditi in Italia?

Tenuto conto che lo sconto o la cessione del credito non richiede la capienza di imposta la risposta è affermativa, fermo restando che non è possibile la detrazione in dichiarazione dei redditi.

Rudere in pietra

Ho un rudere (seconda casa) in pietra in zona sismica che vorrei demolire e ricostruire come era prima con la stessa volumetria. Sfruttando il superbonus al 110% e il sisma bonus quali sono gli interventi che vengono agevolati con esso è quali invece sono gli interventi non agevolati?

Con la conversione in legge del Dl 34/2020 il comma 3 dell’articolo 119 riporta che «Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

Il lettore potrà quindi godere dell’agevolazione per i lavori riferiti all’isolamento termico (lettera a comma 1), a tutti gli altri interventi di efficienza energetica (comma 2), ai lavori riferiti al sismabonus (comma 4), all’installazione di impianti solari fotovoltaici (comma 5).

Il 110% per l’ex caseificio

Sono una persona fisica proprietaria di un edificio cielo-terra, composto da un locale ex caseificio con destinazione agricola al piano terra e da un appartamento di civile abitazione (A/2) al piano primo. Gli interventi energetici agevolabili al 110% (cappotto termico, sostituzione impianti di riscaldamento e raffreddamento, e fotovoltaico) possono essere considerati per la spesa complessiva dell’edificio? O solo per la civile abitazione?

Possono essere considerati anche gli interventi per il caseificio, purché chi li esegue sia una persona fisica non imprenditore, in quanto l’articolo 119 del Dl 34/2020 non riserva l’agevolazione alle abitazioni ma a tutte le categorie catastali escluse A/1, A/8 e A/9.

Opzioni del forfettario

Sono un professionista in regime forfettario. Posso accedere anch’io al bonus 110% sul risparmio energetico o l’agevolazione mi è preclusa in quanto con il mio regime non posso detrarre alcunché?

Il regime forfettario non consente di fruire delle ordinarie deduzioni e detrazioni Irpef.

Di conseguenza, nel caso in cui l’unica fonte reddituale sia quella professionale in regime forfettario, si potrà optare per la cessione del relativo credito d’imposta o per l’ottenimento di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso.