Bonus affitti accogliente
Anche i commercianti al dettaglio con ricavi 2019 oltre 5 milioni di euro avranno accesso, in versione light, al credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili.


Grazie ad un emendamento presentato in sede di conversione del decreto rilancio (il dl 34/2020) è stato aggiunto il comma 3-bis all’articolo 28, disposizione che disciplina il bonus sulle locazioni, concedendo la possibilità ai commercianti al dettaglio con ricavi over 5 milioni, prima esclusi dall’agevolazione, di usufruire del credito d’imposta sugli affitti corrisposti. Rispetto alle imprese under 5 milioni però il legislatore ha previsto una fortissima limitazione riducendo a un terzo le percentuali «ordinarie» (60% e 30% per gli affitti d’azienda) con cui calcolare il credito d’imposta.


Il comma 3-bis dell’articolo 28 del decreto legge 34/2020 (il c.d. decreto rilancio) specifica infatti che alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, il credito d’imposta spetta nelle misura del 20% del canone corrisposto nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e del 10% sulle stesse mensilità in caso di affitto d’azienda.


Per imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 la misura del credito prevede percentuale estremamente più corpose sia in caso di locazione sia in caso di affitto d’azienda. Come indicato al comma 1 dell’articolo 28 del Dl 34/2020 infatti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni spetta un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.


Qualora invece, in alternativa alla locazione, fosse in essere un contratto di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.


Anche il credito light può essere ceduto a partire dallo scorso 13 luglio.


Come disposto dall’articolo 122 del dl 34/2020 (il decreto rilancio) infatti i soggetti beneficiari del credito in commento, in alternativa all’utilizzo diretto tramite compensazione, possono optare per la cessione (totale o parziale) dello stesso ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari od anche al locatore, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.


L’opzione dello «sconto canone» è stata anche ribadita dal legislatore che, sempre in sede di conversione del decreto rilancio, ha inserito il comma 5-bis all’articolo 28 specificando appunto che in caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.


In caso di utilizzo diretto del beneficiario è opportuno segnalare che si tratta di un credito riportabile nelle annualità successive. Gli utilizzi come indicato nella circolare 14/E/2020 dell’Agenzia delle entrate, vanno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa relativa ai canoni agevolabili si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione sia la quota compensata tramite modello F24.