Bonus facciate, ok ai lavori sulla veranda
Ilavori sulla veranda rientrano nel bonus facciate. Essendo elemento costitutivo del balcone, la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone è ammessa alla detrazione. Con la risposta n. 289 del 31/8/2020 l’Agenzia delle entrate ha chiarito i dubbi riguardo al rinnovo degli elementi costitutivi di un balcone affacciato su una strada pubblica. In particolare, nel caso in esame, i lavori riguardano: il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone; la sostituzione dei pannelli in vetro, rinforzati con una rete metallica interna, spezzati in più parti, che costituiscono le pareti perimetrali del balcone; la tinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone nonché la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, dopo aver rimosso le parti deteriorate. Il bonus facciate comporta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% delle spese documentate sostenute nell’anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B. Secondo l’Agenzia, i lavori per pavimenti dei balconi e per le vetrate rientrano tra gli interventi ammessi alla detrazione. Infatti, secondo l’Agenzia, trattandosi di elementi costitutivi del balcone, il bonus facciate spetta sia per le spese sostenute per il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone sia per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone. Inoltre, bonus spetta anche per le spese sostenute per la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone nonché per la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell’intervento nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso. Infine, i soggetti che sostengono spese per interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti.

