Doppia condizione per l’applicazione della detrazione maggiorata del 110% per l’installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo: installazione congiunta con almeno uno degli interventi trainanti e cessione al Gse (Gestore servizi energetici) dell’energia non consumata. Come si evince dal comma 5, dell’art. 119 del dl 34/2020, convertito in legge 77/2020, la detrazione Irpef ex comma 1, art. 16-bis, dpr 917/86 (Tuir) per gli interventi di recupero edilizio spetta nella misura del 110% per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, ai sensi delle lettere a), b), c) e d) del comma 1, art. 1, dpr 412/93, limitatamente alle spese sostenute dallo scorso 1° luglio al 31/12/2021. L’intervento, come confermato anche dalle Entrate (circolare 24/2020 §2.2.2), beneficia della detrazione maggiorata se è stato eseguito congiuntamente a uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismica che consentono di beneficiare della detrazione al 110%; di fatto, uno degli interventi, di cui ai commi 1 o 4 dell’art. 119 del dl 34.


L’aliquota maggiorata spetta per i suddetti interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari, dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque denominati, e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), di cui art. 10 del dlgs 460/97, dalle organizzazioni di volontariato (odv) iscritte nei registri di cui all’art. 6 della legge 266/91, dalle associazioni di promozione sociale (aps) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previsti dall’art. 7, legge 383/2000, nonché dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi della lett. c), comma 2, art. 5 del dlgs 242/99, in tale ultimo caso limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. La detrazione spetta fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48 mila euro e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico; il limite è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale se sono eseguiti interventi, di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1, dell’art. 3, dpr 380/2001 che consistono, rispettivamente, in interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di nuova costruzione e interventi di ristrutturazione edilizia e deve essere ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. L’aliquota del 110%, inoltre, si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione del 50% stabilita dalla lettera h), comma 1 dell’art. 16-bis, Tuir, nel limite massimo di spesa complessivo di 96 mila euro riferibile all’intero impianto.


Non solo. La detrazione in commento è riconosciuta anche per l’installazione «contestuale» o «successiva» di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, ai sensi del comma 6 dell’art. 119 del dl 34/2020, alle medesime condizioni, negli stessi limiti di importo e nell’ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.


La fruizione della detrazione, però, è ulteriormente subordinata alla cessione in favore del Gse dell’energia non auto-consumata in loco ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ex art. 42-bis del dl 162/2019, tenendo conto che i limiti e le modalità relativi all’utilizzo e alla valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da impianti incentivati sono definiti dal comma 9 dell’art. 42-bis.


Sul tema, l’Agenzia ha precisato (circ. 24/2020 § 2.2.2) che il limite di 48 mila euro, stabilito cumulativamente per l’installazione degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo, deve necessariamente essere riferito alla singola unità immobiliare e che la detrazione maggiorata non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui al comma 4, art. 11, dlgs 28/2011 e gli incentivi per lo scambio sul posto, all’art. 25-bis, dl 91/2014 convertito in legge 116/2014.