Il 110% su parti comuni se inserite in condominio

Niente superbonus agli interventi su parti comuni o su singole unità immobiliari laddove queste ultime non siano inserite in un condominio. Lo chiarisce la risposta ad interpello n. 329 dell’Agenzia delle entrate, chiamate a pronunciarsi sul caso in cui l’istante, comproprietario di diverse unità immobiliari (con altrettante parti comuni) autonomamente accatastate facenti parte del medesimo edificio, chiede se le detrazioni di cui all’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (dl Rilancio) siano applicabili a tali unità immobiliari. Al riguardo, l’Agenzia ha richiamato la locuzione utilizzata dal legislatore, riferita espressamente ai «condomini» e non alle «parti comuni» di edifici ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, precisando che «il superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti». «Nel caso di specie», conclude l’Agenzia, «non sarà possibile beneficiare della detrazione del 110% né con riferimento alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti a servizio comune delle predette unità immobiliari, né con riferimento alle spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari in quanto non inserite in un condominio».