Il beneficiario paga per il 110%
Indebita fruizione del superbonus: recupero della detrazione non spettante, maggiorata di sanzioni ed interessi, sempre a carico del beneficiario. Il fornitore che ha applicato lo sconto ed i cessionari che hanno acquistato il credito, potranno essere chiamati in causa solo se verrà dimostrato il loro concorso nella violazione. Se la perdita del beneficio è causata da errate o infedeli attestazioni e asseverazioni, il contribuente potrà rivalersi, per il risarcimento del danno subito, sui professionisti che le hanno rilasciate i quali devono essere coperti, per legge, da specifica polizza assicurativa. Questa la risposta fornita ieri in VI commissione finanze della Camera al questione time dal sottosegretario all’Economia, Alessio Villarosa. L’interrogante aveva chiesto chiarimenti sul regime di responsabilità previsto in caso di indebita fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 119 del dl 34/2020, con particolare riferimento ai soggetti sui quali ricadranno le responsabilità quando, a seguito dei controlli effettuati dalle Entrate, dovesse emergere che il contribuente non aveva il diritto ad usufruire del beneficio fiscale in argomento. Risponde il Mef che, salvo il caso del concorso nella violazione da parte dei fornitori o dei cessionari (fattispecie la cui dimostrazione appare tutt’altro che agevole nella pratica), la responsabilità di natura amministrativa connessa all’indebita fruizione del superbonus, vedrà protagonista il beneficiario dell’agevolazione che ha sostenuto le spese per i lavori. Nelle ipotesi più gravi, nelle quali possono emergere anche infedeli attestazioni o asseverazioni rilasciate dai tecnici abilitati, si renderà applicabile, ai sensi dell’art. 119, comma 14 anche una sanzione amministrativa da 2 mila a 15 mila euro a carico di questi ultimi per ciascuna attestazione o asseverazione infedele rilasciata. I soggetti danneggiati da una attestazione o asseverazione infedele, conclude la risposta in commento, hanno la possibilità di adire le vie legali per ottenere il risarcimento del danno subito, garantito dalla polizza di assicurazione stipulata a tal fine e per obbligo di legge, proprio dai soggetti abilitati al rilascio dei documenti suddetti.

