Lavori edili e 110%, Iva ridotta
da verificare caso per caso
Al superbonus Irpef si accompagnerà spesso l’Iva ridotta. Ma non sempre. La possibilità di applicare al corrispettivo dei lavori l’aliquota del 10%, eventualmente anche solo in parte, deve essere verificata caso per caso, alla luce delle disposizioni agevolative per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, come definiti già nell’articolo 31 della legge n. 457/78, ora nell’articolo 3 del dpr n. 380/2001 (testo unico edilizia). Il raggio dell’agevolazione è infatti più o meno ampio a seconda che l’intervento sia qualificato come restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione, oppure semplicemente manutenzione (ordinaria o straordinaria).
Nella seconda ipotesi, infatti, sono previste restrizioni che non operano, invece, per i lavori di grado superiore nella scala tracciata dal citato articolo 3. Restrizioni che talora possono essere neutralizzate, come si vedrà nella pagina successiva, adottando opportune soluzioni contrattuali.
Interventi di recupero di grado più elevato. Cominciando dagli interventi di grado superiore, le disposizioni dei punti n. 127-terdecies e 127-quaterdecies della tabella A, parte III, allegata al dpr n. 633/72 assoggettano all’aliquota ridotta del 10% le prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, relativi alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica degli edifici, nonché le cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione di detti interventi. Va ricordato che sono inoltre agevolate le cessioni dei fabbricati sottoposti ai suddetti interventi di recupero, effettuate dalle imprese che li hanno eseguiti.
L’aliquota agevolata è applicabile:
– alle prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, relativi alla realizzazione degli interventi rientranti nelle categorie sopra descritte, effettuati su tutte le tipologie di edifici esistenti, qualunque sia la loro destinazione d’uso (abitativa, commerciale, industriale, servizi, ecc.). Sono esclusi soltanto gli immobili che non rientrano nella nozione di «edificio» (ed. monumenti, dighe);
– alle cessioni di beni finiti destinati alla realizzazione degli interventi stessi.
Riguardo alle prestazioni, il riferimento al contratto d’appalto ha essenzialmente lo scopo di escludere dall’agevolazione le prestazioni di natura professionale, nonché quelle non inquadrabili nell’ambito di una prestazione d’opera (es. noleggio di macchinari).
Non può invece dubitarsi che l’aliquota ridotta sia applicabile anche alle prestazioni rese non nel quadro di un contratto d’appalto, ma di un contratto d’opera, state la sostanziale identità dell’oggetto di tali negozi.
Per quanto concerne le cessioni di beni finiti, sono tali quelli che conservano la propria individualità anche quando vengono incorporati nella costruzione: ascensori, sanitari, caldaie, termosifoni, tubazioni, interruttori, quadri elettrici, porte, finestre, ecc. (si vedano, al riguardo, le circolari n. 25/1979 e n. 14/1981). Non possono considerarsi beni finiti, invece, quelli che, pur rappresentando prodotti finiti per chi li vende, costituiscono materie prime o semilavorati per l’acquirente: mattoni, piastrelle, calce, sabbia, chiodi, ecc.
L’agevolazione è applicabile alle cessioni di beni destinati all’esecuzione degli interventi di recupero, per cui non compete alle cessioni a scopo di commercializzazione; pertanto, ad esempio, se Tizio ha affidato all’impresa Alfa l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del proprio fabbricato, si applicherà l’aliquota del 10% alle cessioni di beni finiti effettuate dal commerciante Beta direttamente nei confronti di Tizio oppure nei confronti dell’impresa Alfa; si applicherà invece l’aliquota ordinaria alle operazioni di acquisto degli stessi beni da parte del commerciante Beta presso i propri fornitori, essendo tali operazioni finalizzate alla commercializzazione dei beni.

