Crediti sulle locazioni, intermediari in attesa


Intermediari ancora al palo per la cessione dei crediti d’imposta sulle locazioni. Dopo oltre due mesi dalla pubblicazione del provvedimento che ha dato il via libera alla cessione dei crediti d’imposta sulle locazioni, sia quello per negozi e botteghe (ex art. 65 del dl 18/2020, il Cura Italia), sia quello per gli immobili ad uso non abitativo (ex art. 28 del dl 34/2020, decreto Rilancio), la trasmissione delle comunicazioni relativi a tale operazione è concessa unicamente ai soggetti cedenti poiché manca ancora l’ulteriore provvedimento che consenta gli invii tramite intermediari.


Nel provvedimento relativo proprio alle modalità di attuazione delle cessioni dei crediti d’imposta sopra citati e pubblicato dall’Agenzia delle entrate lo scorso 1° luglio 2020, veniva infatti specificato che la comunicazione dell’avvenuta cessione era concessa (temporaneamente) solo ai soggetti cedenti. Un successivo provvedimento, di cui per ora si è persa traccia, avrebbe infatti poi definito le modalità di invio della comunicazione anche attraverso gli intermediari (i soggetti di cui di cui all’art. 3, comma 3, del dpr 22 322/98 e successive modificazioni).


In realtà, la mancanza di tale possibilità, ovvero quella di operare tramite intermediari, produce una doppia limitazione che impatta sia sull’operatività dei cedenti sia su quella dei cessionari.


Per portare a compimento la cessione dei crediti infatti, oltre alla comunicazione obbligatoria per il cedente, vi è un ulteriore passaggio a cura del cessionario, in mancanza del quale la cessione non è fiscalmente completata ed i crediti non transitano tra i due soggetti ma entrano in una sorta di limbo temporaneo.


Come anche indicato al punto 4.2 del sopra citato provvedimento, infatti, i crediti d’imposta ceduti possono essere utilizzati in compensazione solo «previa accettazione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena d’inammissibilità, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate». L’impossibilità di avvalersi degli intermediari abilitati per tali operazioni dunque, obbliga tutti i soggetti ad avere il proprio cassetto fiscale in modo da effettuare comunicazioni di cessione e successiva accettazione in autonomia.


Ovviamente tale limitazione diventa ancora più pensante nel caso di eventuali ulteriori cessioni.


Entrambi i crediti d’imposta sulle locazioni, sia quello per introdotto dal decreto cura Italia per negozi e botteghe, sia quello previsto dal decreto rilancio per tutti gli immobili utilizzati dall’impresa/professionista, possono essere oggetto di cessione a catena.


L’art. 122 del dl Rilancio al comma 3 prevede infatti che i cessionari possono utilizzare il credito acquisito le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente dunque farne oggetto di ulteriore cessione. Tale possibilità è ribadita anche al punto 5 del provvedimento delle Entrate in commento che specifica che il successivo cessionario utilizza i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente ma sempre dopo ulteriore accettazione, a pena inammissibilità all’utilizzo del credito acquisito. 


Anche in questo caso l’ulteriore accettazione va comunicata esclusivamente dal cessionario attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate operazione che vede gli intermediari attualmente esclusi.