I NUOVI CODICI
1. I codici eliminati

I codici natura N2 (non soggette), N3 (non imponibili) e N6 (inversione contabile) non si potranno più utilizzare dal 1° gennaio 2021.

2. Nuovi codici

Introdotti i codici N2.1 (non soggette a Iva ex articoli da 7 a 7-septies del Dpr 633/72), ad esempio per i servizi generici resi a soggetti passivi extra-Ue o le prestazioni di servizi relative a beni immobili situati in paesi extra-Ue (utilizzabile anche per evitare l’esterometro) e N2.2 (non soggette – altri casi), ad esempio per le «cessioni gratuite di beni» non propri, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, n. 4, Dpr 633/72, le cessioni di denaro, di crediti in denaro, di aziende, di terreni non edificabili e così via, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, Dpr 633/72, i forfettari e i minimi;

3. Operazioni non imponibili

Nuovi codici per operazioni non imponibili: N3.1 (esportazioni); N3.2 (cessioni intracomunitarie); N3.3 (cessioni verso San Marino); N3.4 (operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione); N3.5 (a seguito di dichiarazioni d’intento) e N3.6 (altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond);

4. Inversione contabile

Nuovi anche i codici per operazioni attive in inversione contabile: N6.1 (cessione di rottami e altri materiali di recupero); N6.2 (cessione di oro e argento puro); N6.3 (subappalto nel settore edile); N6.4 (cessione di fabbricati); N6.5 (cessione di telefoni cellulari); N6.6 (cessione di prodotti elettronici); N6.7 (prestazioni comparto edile e settori connessi); N6.8 (operazioni settore energetico) e N6.9 (altri casi).