DOMANDE D & R RISPOSTE
Ho spese detraibili per ristrutturazione edilizia ed ecobonus sostenute da febbraio a settembre 2020. Posso cedere il credito maturato ad un istituto di credito anche per le spese del 2020 ma anteriori al 1° luglio 2020? Esiste una data limite per comunicare l’opzione della cessione del credito per le ristrutturazioni classiche (detraibili al 50%) ed ecobonus non inquadrabili come superbonus?

Quanto al primo quesito

del lettore, questi può avvalersi dell’opzione per tutte le spese sostenute nel 2020, anche prima del 1° luglio, per ristrutturazioni ed ecobonus, dal momento che soltanto per il superbonus del 110% l’articolo 119 del Dl

34/2020 pone l’ulteriore vincolo delle spese sostenute dal 1° luglio.

Per quanto concerne il secondo quesito, la comunicazione per esercitare l’opzione di cessione (sia per 110% sia per il 50% sia per il 65%)

va inviata telematicamente a partire dal 15 ottobre 2020.

Se sostituisco gli

impianti singoli esistenti con un impianto di climatizzazione invernale centralizzato, che rispetti tutti i requisiti, potrei detrarre anche le spese degli intonaci di tutto l’edificio, anche se questi non dovessero avere le caratteristiche di isolamento termico richiesto?

Se sostituisco l’impianto di riscaldamento condominiale con uno centralizzato (intervento trainante), posso fare come trainato la sostituzione delle finestre ovvero le schermature solari o la coibentazione interna delle singole unità. Gli intonaci dell’edificio possono rientrare nell’intervento trainante solo come accessorio all’intervento principale di cappotto termico o di intervento antisismico e non per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento.

Ecobonus e titoli abilitativi rilasciati dal Comune: per gli interventi di efficientamento dell’edificio condominiale , l’amministratore presenta la Cila al comune.

Questa richiesta può contenere anche gli interventi trainati, da eseguire all’interno delle singole unità immobiliari dell’edificio?

In genere, ai fini del 110%, trattandosi di interventi distinti (uno sulla proprietà comune e uno sulla singola unità immobiliare), è necessario chiedere due provvedimenti abilitativi dei lavori, uno per l’intervento trainante (parti comuni) e uno per l’intervento

trainato (singola unità immobiliare).

Tuttavia, dovendo i due interventi essere eseguiti congiuntamente, con la certificazione del risultato complessivo di miglioramento di due

classi energetiche, si

ritiene che sia possibile anche un provvedimento urbanistico unico, ma solo nell’ipotesi in cui tutti i proprietari eseguano gli stessi interventi trainati.