Condominio assente, 110% ko


La detrazione maggiorata del 110% non spetta se l’intero edificio è posseduto da un comproprietario con il coniuge e i figli, in assenza di un condominio. E la fruizione dei bonus per il risparmio energetico è trasferibile anche per successione, per le quote residue, sempre se l’erede mantiene la detenzione dell’unità immobiliare.


Questi i più recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate che ha aggiornato la sezione relativa al superbonus del 110%, con particolare riferimento a quella delle faq.


È ormai evidente che l’agevolazione ha innescato un forte interesse su tutto il territorio nazionale ed è altrettanto vero che le casistiche presenti sono numerose e articolate, con la conseguenza che l’agenzia cerca sistematicamente di fornire utili risposte alle domande più frequenti.


Un caso ricorrente e trattato recentemente è quello di un contribuente, comproprietario con il coniuge e i figli minori di un intero edificio, quindi di tutte le unità immobiliari, autonomamente censite, nell’ambito della sfera giuridico patrimoniale personale (privato); in tal caso, non è possibile beneficiare della detrazione maggiorata, né con riguardo alle spese sostenute per l’intervento sul cappotto, né con riferimento alle spese sostenute per interventi di sostituzione degli infissi (intervento trainato), giacché l’edificio oggetto dei detti interventi non è costituito in condominio (Agenzia delle entrate, circ. 24/E/2020 § 1.1).


Ulteriori casi riguardano gli immobili acquisiti per successione o donazione e, per quanto concerne, in particolare, la successione e gli interventi di efficientamento energetico (trainanti o trainati), di cui ai commi 1 e 2, dell’art. 119 del dl 34/2020, come stabilito dall’art. 9 del decreto interministeriale 6/08/2020, compresi gli interventi antisismici ammessi al superbonus del 110%, di cui al comma 4 del medesimo art. 119, in caso di decesso dell’avente diritto (de cuius), la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, interamente, esclusivamente in capo all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’unità immobiliare.


La medesima situazione viene replicata in presenza degli stessi interventi e in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi indicati poiché le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente sono fruibili, salvo accordi diversi, per i restanti periodi, dall’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare, anche nel caso della donazione in capo al donatario giacché il termine vendita deve essere considerato in modo atecnico (Agenzia delle entrate, circ. 19/E/2020 pag. 250 e 351).


Confermata la modalità di pagamento tracciata con utilizzo di un bonifico bancario o postale dal quale si rilevi la causale del versamento, in aggiunta al codice fiscale del beneficiario e in codice fiscale e/o la partita Iva del soggetto beneficiario; sul punto, però, si ricorda che può essere utilizzata la causale specifica riferita all’art. 119 del dl 34/2020 o, in alternativa, quella che richiama l’art. 16-bis del dpr 917/1986 per interventi sul risparmio energetico (ecobonus) o di recupero del patrimonio edilizio (Agenzia delle entrate, circ. 24/E/2020 pag. 41).


Con particolare riferimento alle tipologie degli interventi, l’Agenzia delle entrate risponde in modo affermativo alla possibilità di sostituire la vecchia caldaia con una nuova a condensazione con classe energetica “A”, in abbinamento alla sostituzione dei serramenti, ottenendo per entrambi gli interventi il 110%, giacché le spese per gli infissi godono della detrazione maggiorata quale intervento trainato.


L’agenzia precisa che la maggiore percentuale si applica agli interventi trainati a condizione che gli stessi siano effettivamente conclusi, tenendo conto, a tal fine, che quelli trainati devono essere eseguiti nell’intervallo di tempo intercorrente tra la data di inizio dei lavori e la data di fine lavori per la realizzazione degli interventi trainanti (Agenzia delle entrate, circ. 24/E/2020).


La detrazione maggiorata spetta soltanto quando l’intervento di isolamento termico (cappotto) si realizza per almeno il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, con conseguente miglioramento di due classe energetiche.


Pertanto, le singole unità immobiliari devono soddisfare entrambe le condizioni appena indicate e, in presenza di più unità immobiliari all’interno dell’edificio, che risultino funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo, la detrazione del 110% spetta anche se l’intervento del cappotto è stato realizzato sulla singola unità abitativa, tenendo sempre conto della copertura del 25% della superficie totale e del miglioramento energetico dell’unità immobiliare.