Affitti rinnovati nel 2019,
ok alla cedolare secca

Ai canoni di locazione per contratti stipulati dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni aventi ad oggetto immobili ad uso commerciale, nel caso di rinnovo contrattuale effettuato nel 2019, si può applicare la cedolare secca. È la risposta ad interpello n. 388 delle Entrate, in cui l’istante ha concesso in locazione un locale di categoria catastale c/3 per uso diverso da abitazione. 


Con il cambio di categoria a c/1 ed il rinnovo del contratto, il contribuente ha richiesto di aderire al regime della cedolare secca, che è stato approvato solo a decorrere dalla seconda annualità del contratto prorogato, in quanto l’opzione da parte del locatore non è stata esercitata entro il termine sopra individuato, ed avendo lo stesso contribuente provveduto a corrispondere l’imposta di registro relativamente all’annualità 1° maggio 2019 – 30 aprile 2020. Il regime opzionale della cedolare secca sugli affitti degli immobili destinati all’uso abitativo è stato esteso dall’art. 1 comma 59 della legge di bilancio 2019 anche ai canoni di locazione derivanti dai contratti stipulati nell’anno 2019, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa o di arti e professioni, aventi ad oggetto gli immobili destinati all’uso commerciale, classificati nella categoria catastale c/1 e relative pertinenze se congiuntamente locate. Secondo l’agenzia, l’istante può optare, con riferimento alle annualità successive, per il regime della cedolare secca, presentando il relativo modello Rli entro trenta giorni dalla scadenza di ciascuna annualità. 


Come previsto dalla circolare n.8/E del 10 aprile 2019, infatti, «qualora non sia stata esercitata l’opzione in sede di registrazione del contratto, è possibile accedere al regime per le annualità successive, esercitando l’opzione entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro dovuta annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità».