IN SINTESI
1. Il perimetro
I soggetti agevolati con il superbonus del 110% dall’articolo 119, comma 9, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (i condomìni, le «persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni», gli Iacp, i soci delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa,
le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale,
oltre che le associazioni e società sportive dilettantistiche) devono sostenere la relativa spesa e devono possedere o detenere sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi.
2. Chi sono
Quindi, possono essere:
-il proprietario (o il nudo proprietario) dell’immobile (anche non esclusivi);
-i titolari (anche non esclusivi) di un diritto reale di godimento sull’immobile, come l’uso, l’usufrutto, l’abitazione o la superficie (circolare 24 febbraio 1998, n. 57/E, paragrafo 2 e circolare delle Entrate dell’8 agosto 2020, n. 24/E, al paragrafo 1.2);
O i titolari di un diritto personale di godimento, come l’inquilino nella locazione registrata, il comodatario nel contratto di comodato registrato e l’utilizzatore di un contratto di leasing (relazione al decreto legge n. 201/2011, che ha introdotto l’articolo 16-bis, Tuir, Guida dell’agenzia delle Entrate del 24 luglio 2020 sul super bonus del 110%, faq 20);
O i titolari di una concessione demaniale (istruzioni del modello Redditi PF);
O il socio di cooperative
non a proprietà indivisa, assegnatario di alloggio
anche se non ancora titolare
di mutuo individuale (possessore);
O il socio di cooperative a proprietà indivisa, assegnatario di alloggi (detentore) (risposta del 14 luglio 2020, n. 215).
3. Il familiare convivente
C’è anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, che ha sostenuto le relative spese, a patto che, già al momento in cui iniziano i lavori (risoluzione 28 luglio 2016, n. 64/E, risoluzione 6 maggio 2002, n.136/E) ovvero al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all’avvio dei lavori (risposta 14 luglio 2020, n. 215), esista la convivenza (da dimostrare tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio) nell’unità immobiliare
su cui fare l’intervento (risoluzione 12 giugno 2002, n. 184/E), la quale può essere anche diversa da quella destinata ad abitazione principale, ma deve essere a disposizione, cioè ad esempio non locata o concessa in comodato (circolare delle Entrate dell’8 agosto 2020, n. 24/E, al paragrafo 1.2).

