Bonus casa, raffica di modelli


Per l’ottenimento dello sconto o la cessione dei bonus casa, pluralità di comunicazioni per l’esercizio dell’opzione in presenza di interventi diversi sul medesimo immobile. Ciò si evince esclusivamente dalla struttura del modello che introduce ben 27 tipologie di intervento e richiede l’indicazione di uno specifico codice per ogni scelta. Si ricorda, innanzitutto, che ai sensi del comma 1 dell’art. 121 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020, in alternativa all’utilizzo diretto delle detrazioni edilizie Irpef, spettante per effetto del sostenimento delle spese per gli interventi nel 2020 e nel 2021, i beneficiari devono, in aggiunta all’acquisizione dell’asseverazione e del visto di conformità, inviare una specifica comunicazione, in via esclusivamente telematica.


Il modello e le modalità sono state definite dall’Agenzia delle entrate con un apposito provvedimento (n. 283847/2020), in attuazione del comma 7 del citato art. 121; in particolare, si evidenzia che il modello si compone di due facciate, di cui la prima relativa al frontespizio e la seconda relativa ai quadri da «A» (intervento), «B» (Dati catastali identificativi dell’immobile), «C» (opzione) e «D» (dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto). Dall’analisi del modello indicato, in assenza di indicazioni precise inserite nelle relative istruzioni, si evince che, per effetto della struttura dello stesso, in presenza di un medesimo contribuente che esegua più interventi sul medesimo immobile, diversi rispetto ai codici (pagina 4 delle istruzioni) da indicare nel quadro «A» (Tipologia di intervento), si rende necessario presentare più modelli, anche in presenza di detrazione maggiorata del 110%, accompagnati dalle relative asseverazioni e visti di conformità, con un evidente quanto banale effetto moltiplicatore. Naturalmente, nel caso in cui gli interventi, anche riferibili al 110%, ricadano in varie tipologie di intervento ma siano riconducibili al medesimo intervento, per esempio, di efficientamento, pur dovendo compilare più modelli, sarà sufficiente predisporre e ottenere una sola asseverazione, con la conseguenza che le varie comunicazioni potranno richiamare l’unica versione della stessa.


Non risultano esclusi dall’effetto moltiplicatore i condomini, in relazione al fatto che anche in presenza di un unico e complessivo intervento, lo stesso rientri in diversi bonus edilizi; tale possibilità è già stata riscontrata dall’Agenzia (risoluzione 49/2020) con riferimento al condominio che ha eseguito interventi per il risparmio energetico, di cui all’art. 14 del dl 63/2013, e interventi relativi al rifacimento delle facciate, di cui ai commi da 219 a 223, dell’art. 1 della legge 160/2019; in tal caso, il condominio è obbligato a presentare due comunicazioni distinte.


Sul tema della necessaria comunicazione per l’esercizio dell’opzione si evidenzia che il termine è fissato al 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta, in quanto non utilizzata direttamente, mentre per le spese sostenute nel 2020, il termine per l’invio del modello parte dal prossimo 15 ottobre e deve essere inviato entro il 16/3/2021.


In aggiunta si segnala che, nel caso di opzione per interventi trainanti e trainati relativi al risparmio energetico, di cui ai commi 1, 2 e 3, dell’art. 119 del dl 34/2020, oltre all’accortezza di rispettare il termine ultimo, si rende necessario tenere conto di un ulteriore termine iniziale; in effetti, il punto 4.5) del provvedimento richiamato (che rinvia agli interventi citati indicati al precedente punto 2.1) stabilisce che la comunicazione deve essere inviata soltanto «a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’Enea della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione ivi prevista». E’ evidente che l’Agenzia vuole verificare la presenza dell’asseverazione, anche grazie all’invio alla stessa agenzia, e a cura dell’Enea, dei dati sintetici delle asseverazioni obbligatorie, di cui alla lettera a), comma 13, dell’art. 119 del dl 34/2020; l’Agenzia, poi, attesta la ricezione entro cinque giorni dal ricevimento, con collocazione della ricevuta sul proprio sito.