Bonus affitti in continuità
In caso di operazioni di riorganizzazione aziendale, per il calcolo della riduzione del fatturato, condizione necessaria per usufruire del credito d’imposta per le locazioni, occorrerà considerare i valori riferibili all’azienda oggetto del trasferimento. Questa è l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle entrate nella risposta all’interpello n. 402 del 24 settembre scorso.
Il quesito avanzato dal contribuente verteva sulla possibilità che venisse riconosciuta a una srl «la continuità aziendale» con l’attività precedentemente svolta sotto forma di ditta individuale poi acquisita dalla srl stessa nel corso del 2019.
Nel documento di prassi l’Agenzia, richiamando la propria circolare 15/2020, specifica che per accedere al bonus locazioni, in caso di cessioni, trasformazioni o conferimenti, per la determinazione della contrazione del fatturato, si devono seguire le regole stabilite per il contributo a fondo perduto.
In questi casi, come indicato nella circolare 15/2020, in considerazione della ratio legis vale il principio di continuità aziendale secondo cui, per i soggetti costituiti a seguito di un’operazione di conferimento d’azienda o di cessione d’azienda, per quanto concerne il calcolo della riduzione di del fatturato, occorrerà considerare i valori riferibili all’azienda oggetto del trasferimento.
La risposta non è di poco conto poiché, di fatto, fa rientrare tra i possibili fruitori del bonus tutti i soggetti nati da operazioni straordinarie da luglio/agosto 2019 fino a giugno/luglio 2020, che erano altrimenti ne erano esclusi per l’impossibilità di procedere al calcolo della contrazione del fatturato.
Le novità del decreto agosto sono congelate. Nella risposta n. 402 l’Agenzia segnala che l’ampliamento del bonus locazione stabilito anche per la mensilità di giugno (luglio per le attività recettive stagionali) con il decreto Agosto è di fatto attualmente congelato.
Come chiaramente indicato al comma 3 dell’articolo 77 del dl 104/2020 (il decreto agosto appunto) in vigore dal 15 agosto scorso, l’efficacia della norma con il correlato allargamento del bonus è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
È fondamentale ricordare che il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda introdotto, con l’articolo 28 del dl 34/2020 (il decreto rilancio), è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 relativo ai canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda, riferibile ai mesi di marzo, aprile e maggio (per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale riferibile ai mesi di aprile, maggio e giugno).
Grazie alle novità introdotte dall’articolo 77 del decreto agosto, l’effetto del credito d’imposta è stato di fatto prolungato di un mese portando l’arco temporale di fruizione da tre a quattro mensilità.
Le novità introdotte, attualmente congelate in attesa del via libera della comunità europea, non vanno comunque a toccare i precedenti requisiti richiesti dalla norma come appunto quello della contrazione del fatturato o il limite di ricevi e compensi 2019 (5 milioni di euro) per accedere al bonus.
Ovviamente, essendo congelato il bonus riferibile alla mensilità di giugno (luglio per le attività ricettive stagionali), è preclusa anche la possibilità di cessione dello stesso concessa ai sensi dell’articolo 122 del decreto rilancio.

