Mediazione senza se e senza ma
Mediazione obbligatoria e procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo: le sezioni unite della Cassazione mettono fine alle incertezze. Spetta alla parte opposta (il creditore che ha ottenuto l’ordine di pagamento), terminata la prima udienza del giudizio di opposizione avviato dal debitore e adottate dal giudice le misure sulla provvisoria esecuzione del provvedimento di ingiunzione, avviare il procedimento di mediazione. E così, laddove il decreto sia stato ottenuto dall’amministratore per il mancato pagamento delle spese condominiali, quest’ultimo, in caso di opposizione, dopo la prima udienza dovrà provvedere tempestivamente ad attivare la procedura di mediazione, pena la revoca dell’ordine di pagamento (che potrà però essere nuovamente richiesto). Tuttavia, essendo necessario che sia l’assemblea ad autorizzare la partecipazione all’incontro di mediazione (come recentemente ribadito dalla stessa Cassazione: si veda ItaliaOggi Sette del 22 giugno 2020), l’amministratore dovrà provvedere per tempo ai relativi adempimenti. Sono queste le prime riflessioni che si possono operare in ambito di recupero crediti condominiali dopo l’importante decisione con cui le sezioni unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 19596, pubblicata lo scorso 18 settembre 2020, sono finalmente intervenute sulla annosa questione dell’individuazione della parte onerata ad avviare la procedura di mediazione in sede di opposizione al provvedimento monitorio e sulle conseguenze della mancata presentazione dell’istanza.
La questione controversa. Quella sopra riassunta costituisce una questione di forte impatto pratico, perché i procedimenti giudiziali interessati dalla cosiddetta mediazione obbligatoria sono numerosi, a partire ovviamente dalle controversie condominiali. Nonostante la Cassazione, poco meno di cinque anni fa (Cass. civ. sez. III, 3 dicembre 2015, n. 24629), si fosse espressa individuando nell’opponente il soggetto onerato dell’avvio della mediazione, la giurisprudenza di merito (e la dottrina) si sono invece letteralmente spaccate in due, generando una situazione di grande incertezza per gli utenti e gli operatori della giustizia.
L’art. 5 del dlgs n. 28/2010, normativa quadro in materia di mediazione, nel sottoporre all’obbligo del preventivo esperimento di un procedimento di mediazione l’esercizio dell’azione giudiziale in una variegata tipologia di controversie, ha comunque previsto un’eccezione nel caso in cui l’attore abbia optato il cosiddetto procedimento monitorio, chiedendo quindi al giudice l’adozione di un provvedimento anticipatorio di condanna per così dire anticipata, il cosiddetto decreto ingiuntivo. Proprio per non ostacolare quelle esigenze di celerità del giudizio che giustificano il ricorso a questo particolare strumento processuale, il legislatore delegato del 2010 aveva ritenuto di inserire comunque l’obbligo di mediazione nell’ambito dell’eventuale giudizio di merito (di opposizione) con cui il destinatario del decreto ingiuntivo si fosse a sua volta attivato per contestare le ragioni della sua controparte, rimandandone però l’esecuzione alla prima udienza nella quale il giudice, nel prendere posizione sulle richieste delle parti, avesse adottato i necessari provvedimenti in merito alla provvisoria efficacia esecutiva del decreto. La disposizione in questione non aveva però specificato quale delle due parti dovesse attivare la procedura di mediazione, se l’opposto (attore in senso sostanziale, ossia titolare della pretesa giuridica azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo, per esempio il condominio creditore) o, piuttosto, l’opponente (convenuto in senso sostanziale, ovvero il soggetto nei cui confronti viene spiegata l’azione monitoria, per esempio il condomino moroso).
La decisione delle sezioni unite. Vista l’importanza delle ricadute pratiche che potevano verificarsi imputando il relativo obbligo a una delle due parti in lite, la mancata attivazione da parte dell’opposto avrebbe comportato la revoca del decreto ingiuntivo opposto, mentre l’inerzia dell’opponente avrebbe condotto all’improcedibilità dell’opposizione e quindi alla conferma e al passaggio in giudicato del provvedimento monitorio, si rendeva necessario fornire un’interpretazione chiara, che non lasciasse adito a dubbi. Purtroppo, come riconosciuto da tutti coloro che, in giurisprudenza e in dottrina, si sono espressi sulla questione, militano ragione valide sia per l’una che per l’altra soluzione.
A favore della tesi che debba essere l’opponente ad attivare la mediazione depongono il fatto che sia quest’ultimo ad attivare il procedimento di opposizione, avendo l’interesse a evitare che il decreto ingiuntivo passi in giudicato. Al contrario, a favore della opposta conclusione, si insiste sulla natura di attore in senso sostanziale della parte opposta e sul fatto che l’improcedibilità dell’opposizione appare una conseguenza molto più penalizzante, dal punto di vista del diritto costituzionale di azionare un diritto in sede giudiziaria (art. 24 Cost.), rispetto a quanto accadrebbe nell’ipotesi inversa, in cui l’inottemperanza dell’opposto comporterebbe la semplice revoca del decreto, che potrebbe anche essere nuovamente richiesto dalla parte interessata.
Quanto sopra, come detto, aveva portato la Cassazione a optare per la prima soluzione. Le sezioni unite, tuttavia, hanno ritenuto necessario correggere il tiro e sancire invece la maggiore correttezza della seconda opzione. Questa decisione è stata maturata in primo luogo alla luce delle risultanze testuali della normativa in materia di mediazione, dalla quale emergerebbe che il relativo onere di attivazione debba essere posto in capo alla parte che intende azionare un diritto in sede giudiziale, quindi all’opposto, attore in senso sostanziale anche nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (artt. 4, comma 2, 5, comma 1-bis, 5, comma 6, dlgs n. 28/2010). Inoltre, da un punto di vista logico e sistematico, tenendo conto delle conseguenze pratiche delle due diverse impostazioni e del diritto di difesa, si è ritenuto maggiormente conforme ai canoni costituzionali l’opzione di far ricadere sull’opposto le conseguenze del mancato avvio della procedura di mediazione.
Le conseguenze in ambito condominiale. In base al nuovo principio di diritto enunciato dalla Suprema corte occorrerà quindi che gli amministratori alle prese con il recupero dei crediti verso i condomini morosi valutino attentamente il da farsi con il proprio legale in caso di opposizione al decreto ingiuntivo. Come detto, infatti, in questa ipotesi, una volta che si sia tenuta la prima udienza, nella quale il giudice avrà verosimilmente respinto la richiesta del condomino di sospendere la provvisoria esecutività del decreto opposto, l’amministratore dovrà inviare l’istanza di mediazione all’organismo prescelto, invitando il condomino a partecipare alla relativa procedura. Tutto questo nel termine volta per volta indicato dal giudice, generalmente molto stretto. Poiché, come anticipato, la partecipazione dell’amministratore alla mediazione deve essere preventivamente autorizzata dall’assemblea, occorrerà ricordarsi di chiedere al giudice dell’opposizione un termine più ampio per l’avvio della procedura extragiudiziale o farsi autorizzare in tal senso già nell’assemblea con la quale l’amministratore abbia informato i condomini della notificazione dell’atto di citazione in opposizione.

