Via ai lavori di riqualificazione
Finalmente al via la stagione del superbonus. Con la pubblicazione in G.U. n. 246 del 5 ottobre 2020 dei due decreti attuativi, entrambi datati 6 agosto 2020, tutti i tasselli della maggiore misura agevolativa introdotta negli ultimi anni sono al loro posto. Così, anche se l’agevolazione è ancora oggetto di aggiustamenti legislativi e interventi chiarificatori dell’Agenzia delle entrate, il decreto che illustra i requisiti tecnici degli interventi e quello che indica le modalità di predisposizione dell’asseverazione richiesta ad opera di tecnici abilitati, permettono di partire con i lavori in un quadro normativo e interpretativo pressoché completo.
Il decreto sui requisiti tecnici. Il provvedimento definisce i requisiti da rispettare, sotto il profilo tecnico, per aver diritto alla detrazione o alle altre forme alternative di bonus (credito d’imposta o sconto in fattura). Le norme non riguardano solo gli interventi di riqualificazione energetica e sismica degli edifici destinatari del superbonus ma anche quelli diretti al recupero o al restauro della facciata esterna (bonus facciate 90%). Le disposizioni previste dal dm si applicano ai lavori iniziati dopo il 6 ottobre 2020, giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U del decreto. Per gli interventi la cui data di inizio lavori (comprovata tramite apposita documentazione) sia antecedente a quella di entrata in vigore del decreto, valgono invece le disposizioni del dm del 19 febbraio 2007. Per poter richiedere il superbonus 110% anche in caso di lavori effettuati prima del 6 ottobre è necessario acquisire l’asseverazione che comprenda la dichiarazione di congruità delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il decreto precisa che tra gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sull’involucro di edifici condominiali sono ricompresi i lavori di sostituzione di finestre, infissi i lavori di installazione delle schermature solari purché insistenti sulla superficie dell’involucro oggetto di isolamento termico e inseriti nella relazione tecnica prevista.
Quanto alle date degli interventi, quelli trainati devono essere effettuati nell’intervallo di tempo individuato alla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Solo in tal modo gli interventi trainati potranno essere attratti nel superbonus al 110% previsto per i lavori trainanti. Con riferimento ai limiti di spesa o di agevolazione previsti, viene chiarito che ciascuna tipologia di intervento ha il proprio massimale. Tuttavia se uno degli interventi consiste nella semplice prosecuzione di interventi già iniziati in anni precedenti, il limite di spesa deve comprendere anche tali lavori pregressi. Quanto ai soggetti, il decreto sottolinea che in caso di interventi siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione spetta all’utilizzatore del bene ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente. Viene inoltre ribadito che le spese professionali necessarie, comprese le asseverazioni, sono costi per i quali spetta la detrazione. Sempre in tema di asseverazione la stessa può essere sostituita, in determinati casi da una analoga dichiarazione resa dal direttore lavori nell’ambito della dichiarazione sulla conformità delle opere al progetto. Per alcuni lavori l’asseverazione è sostituibile dalla dichiarazione del fornitore o dell’installatore. Il decreto contiene una corposa documentazione allegata. Nove allegati che specificano tutti i requisiti necessari, sia da un punto di vista tecnico che economico, per la fruizione delle varie misure. L’Allegato A definisce i requisiti da indicare nell’asseverazione e si ricollega direttamente con il decreto asseverazioni; l’allegato B contiene una utile e esaustiva tabella di sintesi degli interventi che indica per ogni tipologia la detrazione o l’importo massimo ammissibile, l’aliquota di detrazione e il numero di anni su cui deve essere ripartita. L’allegato C riporta una scheda dati sulla prestazione energetica mentre l’allegato D contiene una scheda informativa in cui inserire tutti i dati relativi ai soggetti, agli immobili e agli interventi da effettuare. Gli allegati da E ad H indicano, invece i requisiti per gli interventi, rispettivamente, di isolamento termico, delle pompe di calore, degli apparecchi a biomassa e dei collettori solari. Infine l’allegato I indica i Massimali specifici di costo per gli interventi. Tali costi si considerano al netto dell’Iva, delle prestazioni professionali e delle opere complementari per l’esecuzione dei lavori.
Il decreto sulle asseverazioni. Le modalità di redazione, trasmissione e utilizzo delle asseverazioni chiama in causa diversi soggetti. Innanzitutto vengono posti limiti alle polizze assicurative, obbligatorie per i professionisti che rilasciano le attestazioni stesse. Non sono valide polizze stipulate con imprese di assicurazione extra comunitarie o non appartenenti allo Spazio economico europeo. Viene però precisato che è consentita anche la stipula in coassicurazione, al fine di raggiungere il massimale di copertura richiesto (almeno 500 mila euro). L’asseverazione può interessare o interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere, nei limiti del 30%.il decreto individua quindi due modelli nei quali sono contenuti gli elementi essenziali dell’asseverazione in ciascuna delle due situazioni. La compilazione e la trasmissione del documento avviene on line, dal portale informatico dell’Enea che contiene i modelli allegati al decreto. La asseverazione va trasmessa entro 90 giorni dal termine dei lavori. Già in questa prima fase avviene un controllo da parte dell’Enea; controllo di natura formale volto ad assicurare la completezza della documentazione con particolare attenzione al possesso dei requisiti previsti dalla normativa che possono essere riscontrati direttamente. All’esito di questo primo controllo, l’Enea rilascia una ricevuta informatica. In caso di stati di avanzamento dei lavori tra la data della prima asseverazione e quella della seconda, sui lavori completati, non possono trascorrere più di 48 mesi. I controlli sostanziali sono svolti sempre da Enea a campione, nel limite minimo del 5% delle asseverazioni annualmente presentate. Inoltre dovrà essere predisposto un programma preventivo di controlli che prevedrà anche interventi diretti (in situ) per almeno il 10% delle istanze sottoposte a controllo. Eventuali contestazioni e violazioni riscontrate dalla direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Mise verranno poi trasmesse all’agenzia delle entrate che si attiverà per la decadenza del beneficio e la richiesta del risarcimento dei danni eventualmente provocati; l’agenzia comunicherà, altresì, il nome del tecnico abilitato che ha rilasciato l’asseverazione non veritiera all’ordine di appartenenza.

