DETRAZIONI FISCALI PER GLI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO «QUALIFICATO (PERCENTUALI DAL 50% AL 110%)
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO ECOBONUS AL 50-65-70-75-80-85% ECOBONUS «TRAINATO» AL 110% (3) (5)
L’acquisto e la posa in opera di impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili Detrazione Irpef e Ires del 50%, con limite di spesa di 60.000 euro e di “detrazione” di 30.000 euro Detrazione Irpef e Ires del 110%, con limite di spesa di 27.272,73 euro e di detrazione di 30.000 euro (da ripartire in 5 anni).
Sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione Detrazione Irpef e Ires del 50%, con limite di spesa di 60.000 euro e di “detrazione” di 30.000 euro, ma solo se con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (prevista dal regolamento della Commissione Ue del 18 febbraio 2013, n. 811/2013) (1) Detrazione Irpef e Ires del 110%, con limite di spesa di 27.272,73 euro e di detrazione di 30.000 euro, ma solo se con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (prevista dal regolamento Ue del 18 febbraio 2013, n. 811/2013), da ripartire in 5 anni (1).
Sostituzione, anche parziale, del vecchio impianto con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 46.153,84 euro e di “detrazione” di 30.000 euro (1) Detrazione Irpef e Ires del 110%, con limite di spesa di 27.272,73 euro e di detrazione di 30.000 euro, da ripartire in 5 anni (1) . Secondo la nota (*) dell’allegato B del decreto Mise del 6 agosto 2020, però, non vengono trainati al 110% gli scaldacqua a pompa di calore (lettera v), gli “impianti dotati di generatori d’aria calda a condensazione” (lettera o) o di “apparecchi ibridi” (lettera r), i quali posso pur sempre essere, in alternativa, interventi trainanti, ma per le parti comuni con limiti di spesa e di detrazione inferiori rispetto ai limiti che avrebbero se fossero trainati. Invece, questi interventi risultano trainati secondo la tabella a pagina 4 delle istruzioni del modello della Comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (codice intervento 7).
Sostituzione, anche parziale, dello scaldaacqua tradizionali con uno scaldaacqua a pompa di calore
Sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale:

– con caldaie a condensazione di classe A + sistemi di termoregolazione evoluti o

– con apparecchi ibridi (pompa di calore integrata a caldaia a condensazione)

ovvero

Acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione”.
L’installazione di pannelli (collettori) solari per la produzione di acqua calda Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 92.307,69 euro e di “detrazione” di 60.000 euro. Detrazione Irpef e Ires del 110%, con limite di spesa di 54.545,45 euro e di detrazione di 60.000 euro, da ripartire in 5 anni.
Strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 92.307,69 euro e di “detrazione” di 60.000 euro (2). Detrazione Irpef e Ires del 110%, con limite di spesa di 54.545,45 euro e di detrazione di 60.000 euro, da ripartire in 5 anni (2).
Finestre comprensive di infissi Detrazione Irpef e Ires del 50%, con limite di spesa di 120.000 euro e di “detrazione” di 60.000 euro (2). Detrazione Irpef e Ires del 110%, con limite di spesa di 54.545,45 euro e di detrazione di 60.000 euro, da ripartire in 5 anni (2).
Schermature solari Detrazione Irpef e Ires del 50%, con limite di spesa di 120.000 euro e di “detrazione” di 60.000 euro (2). Detrazione Irpef e Ires del 110%, con limite di spesa di 54.545,45 euro e di detrazione di 60.000 euro, da ripartire in 5 anni (2).
Riqualificazione energetica globale

di edifici Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 153.846,15 euro e di “detrazione” di 100.000 euro. Detrazione Irpef e Ires del 110%, con limite di spesa di 90.909,09 euro e di detrazione di 100.000 euro, da ripatire in 5 anni. Però, secondo la nota (*) dell’allegato B del decreto Mise del 6 agosto 2020 (lettera a) e la tabella a pagina 4 delle istruzioni del modello della Comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (codice intervento 3), aggiornata con il provvedimento del 12 ottobre 2020, questo intervento non viene trainato al 110%
Sostituzione di impianti esistenti con micro-cogeneratori. Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 153.846,15 euro e di “detrazione” di 100.000 euro. Detrazione Irpef e Ires del 110%, con limite di spesa di 90.909,09 euro e di detrazione di 100.000 euro, da ripartire in 5 anni.
Dispositivi multimediali per il controllo da remoto per riscaldamento o climatizzazione (building automation). Detrazione Irpef e Ires del 65%, senza alcun limite di spesa per gli interventi con inizio lavori prima del 6 ottobre 2020, entrata in vigore del decreto Mise del 6 agosto 2020, il quale, all’allegato B, ha introdotto un limite massimo di detrazione di 15.000 euro, con una spesa massima di 23.076,92 euro. Senza alcun limite di spesa per gli interventi con inizio lavori prima del 6 ottobre 2020. Dopo detrazione Irpef e Ires del 110%, con limite di spesa di 13.636,36 euro e di detrazione di 15.000 euro, da ripartire in 5 anni. Secondo la nota (*) dell’allegato B del decreto Mise del 6 agosto 2020 (lettera ba), però, questo intervento non viene trainato al 110%, mentre viene trainato secondo la tabella a pagina 4 delle istruzioni del modello della Comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (codice intervento 11).
Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali Detrazione Irpef e Ires del 65%, con i limiti di detrazione dei punti precedenti. Detrazione Irpef e Ires del 110%, con i limiti di detrazione dei punti precedenti, da ripartire in 5 anni.
Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, che interessano più del 25% dell’involucro dell’edificio. Detrazione Irpef e Ires del 70%, con limite di “spesa” di 40.000 euro (e di detrazione di 28.000 euro), “moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio”, sempre, da ripartire in 10 anni (4). Detrazione Irpef e Ires del 110%, con limite di spesa di 40.000 euro e di detrazione di 44.000 euro, da ripartire in 5 anni. Secondo la tabella a pagina 4 delle istruzioni del modello della Comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, però, questo intervento non viene trainato al 110% (codice intervento 22), mentre viene trainato secondo la nota (*) dell’allegato B del decreto Mise del 6 agosto 2020 (lettera e).
Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, per più del 25% della superficie disperdente lorda, che migliorano “la qualità media di cui al decreto” 26 giugno 2015. Detrazione Irpef e Ires del 75%, con limite di “spesa” di 40.000 euro (e di detrazione di 30.000 euro), “moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio”, sempre, da ripartire in 10 anni (4). Detrazione Irpef e Ires del 110%, con limite di spesa di 40.000 euro e di detrazione di 44.000 euro, da ripartire in 5 anni. Però, secondo la nota (*) dell’allegato B del decreto Mise del 6 agosto 2020 (lettera f) e secondo la tabella a pagina 4 delle istruzioni del modello della Comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (codice intervento 23) questo intervento non viene trainato al 110%.
Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, congiuntamente con misure antisismiche. Detrazione Irpef e Ires del 80% (85% se la riduzione del rischio sismico è di 2 classi), con limite di “spesa” di €136.000 (e di detrazione di €108.800 o € 115.600 euro), “moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio” (sempre, da ripartire in 10 anni). Detrazione Irpef e Ires del 110%, con limite di spesa di 136.000 euro e di detrazione di 149.600 euro, da ripatire in 5 anni. Perà, secondo la nota (*) dell’allegato B del decreto Mise del 6 agosto 2020 (lettere g e h) e la Faq 3 dell’Enea di ottobre 2020 e la tabella a pagina 4 delle istruzioni del modello della Comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (codici interventi 24 e 25), aggiornata con il provvedimento del 12 ottobre 2020, questo intervento non viene trainato al 110%
Il quadro finale dopo il decreto del Mise pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 5 ottobre

(1) Per determinare il limite massimo di detrazione (o di spesa per il 110%), vanno considerati cumulativamente tutti gli investimenti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (compresi i generatori d’aria calda a condensazione), con impianti dotati di caldaie a condensazione, con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, oltre che l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione e la sostituzione dello scaldaacqua tradizionali con uno scaldaacqua a pompa di calore. (2) Per determinare il limite massimo di detrazione (o di spesa per il 110%), vanno considerati cumulativamente sia gli investimenti per le strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), sia gli investimenti per le finestre comprensive di infissi. (3) Il super bonus del 110% (in 5 anni e dal 1° luglio 2020 a fine 2021) si potrà applicare, oltre che agli interventi dell’eco-bonus indicati in questa tabella, anche agli interventi «trainanti», al sisma-bonus e all’installazione di impianti solari fotovoltaici, sistemi di accumulo e colonnine per la ricarica dei veicoli (non riportati in tabella) (articolo 119, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34). (4) La spesa massima ammessa deve essere calcolata «tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari» (circolare del 31 maggio 2019, n. 13/E, a pagina 316).; (5) Anche se la norma dice chiaramente che, per il 110% trainato, si applicano gli stessi «limiti di spesa» e non di detrazione dell’ecobonus originario, l’allegato 1 del decreto del Mise sulle asseverazioni del 6 agosto 2020, afferma che «la spesa massima ammissibile» al 110%, ad esempio, per le finestre e l’isolamento termico è pari a 54.545 euro: «60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell’intervento, diviso l’aliquota del 110% pari a 60.000/1,1 = 54.545 euro». I limiti dell’ultima colonna sono stati riportati, prudenzialmente, in base a questa interpretazione restrittiva del allegato 1 del decreto del Mise sulle asseverazioni del 6 agosto 2020.