Serve comunicare l’inagibilità ai fini Imu
Le agevolazioni Imu concesse ai fabbricati inagibili spettano solo a condizione che il contribuente presenti una preventiva comunicazione di inagibilità corredata da perizia o da dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti l’effettiva inagibilità. Sono le conclusioni raggiunte dalla sezione prima della Commissione tributaria regionale del Lazio nella sentenza n. 2304/2020. La vertenza tratta di un ricorso presentato contro un accertamento Imu notificato a una società immobiliare con cui, il comune di Roma richiedeva oltre le sanzioni e interessi, una maggiore imposta per l’anno 2013. La Commissione tributaria provinciale di Roma, sulla base dell’annullamento parziale disposto dall’Ente impositore, accoglieva in parte il ricorso.
La società appellava la decisione contestando che la riduzione era stata effettuata solo dal mese di novembre 2013 e non per l’intera annualità; infatti, a parere della società ricorrente, sia pure che la dichiarazione di inagibilità era stata presentata nel gennaio 2014, l’agevolazione della riduzione dell’imposta, così come prevista per le unità inagibili, spettava per tutto l’anno 2013. La Commissione regionale del Lazio ha respinto l’appello della contribuente e confermato la decisione dei primi giudici. Il collegio ha quindi rilevato che il dl n. 16/12 (convertito in egge n. 44/2012) all’articolo 4, comma 5, lettera b) ha previsto che per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva. I comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
Il collegio regionale, confermando sul punto la decisione di primo grado, ha poi stabilito che il beneficio della riduzione dell’imposta spetti dal sessantesimo giorno antecedente alla data di comunicazione di inagibilità. In considerazione della complessa materia dedotta in giudizio, la Commissione regionale romana ha compensato tra le parti le spese di lite.
Benito Fuoco
A seguito della rilevazione delle posizioni tributarie ai fini Imu, Roma Capitale verificava a carico della società «I. A. srl» e in relazione agli immobili di proprietà di quest’ultima, siti in Roma (…), una maggiore imposta dovuta per l’anno 2013, per insufficiente versamento effettuato. Conseguentemente notificava l’Avviso di Accertamento in epigrafe, determinando la maggiore imposta dovuta, oltre sanzioni e interessi.(…)
La Ctp di Roma adita, con sentenza (…) accoglieva in parte il ricorso (…).
Avverso la sentenza propone appello la società censurandone il contenuto nella parte in cui non si riconosce spettante la riduzione dell’aliquota per le unità immobiliari inagibili in oggetto, distinte al Nceu (…); in particolare lamenta l’erroneità della decisione per aver riconosciuto spettante la menzionata riduzione, solo a decorrere dal mese di novembre 2013 e non per l’intera annualità, stante la Dichiarazione di inagibilità, presentata in data 22/1/14. Conclude per la parziale riforma dell’impugnata sentenza, nei sensi del riconoscimento della spettanza, per l’intera annualità 2013 della riduzione di imposta prevista per le unità immobiliari inagibili, come quelle nella specie.(…)
Osserva infatti che, ai fini dell’applicabilità dell’agevolazione in questione, introdotta con il dl n. 16/12, costituisce presupposto indefettibile la Comunicazione dello stato di inagibilità degli immobili, da presentarsi all’Ente impositore a cura del contribuente, corredata da perizia, ovvero da dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Osserva inoltre che l’agevolazione può spettare soltanto a far data dalla presentazione della Comunicazione stessa. Orbene, nel caso di specie, la comunicazione, per stessa ammissione della parte, è stata presentata in data 22/1/2014, ossia successivamente e non preventivamente, rispetto all’anno (2013) per il quale si invoca l’agevolazione, con ciò non consentendo all’Ufficio accertatore la verifica della sussistenza delle necessarie condizioni di inagibilità degli immobili, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione. Ciò posto, si osserva che, condivisibilmente, i primi giudici, a tutto voler concedere, hanno fatto decorrere il beneficio dal sessantesimo giorno antecedente alla data di presentazione della comunicazione, ossia dal novembre 2013.(…)
Il proposto appello deve, pertanto, essere respinto con conferma dell’impugnata sentenza.(…)

