Superbonus per stufe e camini


Superbonus 110% anche per la sostituzione di stufe e caminetti o di altre tipologie di impianti di climatizzazione. Ai fini della verifica della condizione richiesta dal legislatore, infatti, è sufficiente che l’impianto di climatizzazione invernale sia esistente nonché fisso e funzionante (non per i collabenti) o riattivabile con un mero intervento di manutenzione, anche straordinaria.


Questa l’indicazione che si evince, sebbene indirettamente, dalla combinata lettura dell’art. 119 del dl 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020 e dalla risposta n. 4) alle faq dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea), condivise, insieme ad altre, con il ministero dello sviluppo economico e con l’Agenzia delle entrate, nel documento pubblicato nel corso del mese di ottobre 2020 (si veda ItaliaOggi del 17/9/2020).


Preliminarmente, è opportuno ricordare che la novellata lettera l-tricies), comma 1, dell’art. 2 del dlgs 192/2005, di attuazione Direttiva (Ue) n. 2018/844, come modificato dal dlgs 48/2020, definisce, come impianto termico, l’»impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione» e, di conseguenza, che «non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate».


L’Agenzia delle entrate ha chiarito, già da tempo (risoluzioni n. 13/E/2019 e 19/E/2020), che «gli edifici interessati dall’agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche» e, in particolare, «devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile», salvo il caso dei collabenti (risposta n. 326) poiché, per questi ultimi edifici, nei quali l’impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile soltanto che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal dlgs 311/2006 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.


La speculare indicazione è riscontrabile nelle lettere b) e c), del comma 1, del richiamato art. 119 rispettivamente per gli interventi sulle parti a comune e sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari inserire all’interno di edifici plurifamiliari, ma funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo, giacché viene richiesto che, ai fini della fruibilità del 110%, i detti interventi devono riguardare la «sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti».


Sul punto, l’Enea precisa che, ai fini della relativa verifica della condizione necessaria per la fruibilità del bonus maggiorato, l’impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso, può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore; necessariamente, l’impianto deve essere presente nell’edificio ma anche funzionante (fanno eccezione gli impianti sui collabenti, come indicato specificatamente dall’Agenzia delle entrate in risposta ad una faq) o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche di natura straordinaria (a sostegno circolare 24/E/2020).


Con altre risposte (faq n. 2) viene confermato, innanzitutto, che è possibile realizzare più interventi trainanti contemporaneamente sul medesimo immobile (a sostegno, circ. 24/E/2020 § 4), che per tutti gli interventi trainanti (faq n. 1) la fruizione della detrazione maggiorata del 110% è subordinata anche al rispetto dei requisiti tecnici richiesti dai commi 1 e 3 dell’art. 119 del dl 34/2020, con necessaria produzione di documentazione inerente anche per gli interventi iniziati dallo scorso 1° luglio, mentre il capotto e gli interventi antisismici devono essere considerati trainanti (faq n. 3).


Infine, con riferimento alla spesa massima (faq n. 6) viene precisato che la stessa si determina dividendo la detrazione massima ammissibile per l’aliquota di detrazione espressa in termini assoluti ovvero detrazione massima diviso 1,1, e viene precisato che, in presenza di demolizione e ricostruzione, l’attestazione di prestazione energetica (Ape) rilasciata a chiusura dei lavori deve essere redatta considerando l’edificio nella sua configurazione finale (faq n. 7), mentre si precisa che i valori delle trasmittanze, inserite nelle tabelle allegate al provvedimento sui requisiti, non tengono conto dei ponti termici ma costituiscono il limite del valore medio determinato dividendo la somma dei prodotti delle singole trasmittanze per la loro superficie d’influenza per la superficie complessiva dell’intervento, nella considerazione che devono essere eseguite le verifiche indicate dal decreto requisiti (26/06/2015).