La pertinenza è condizionata

Dal 2020 sono cambiate le regole sulle aree edificabili cosiddette pertinenziali. Sono soggette al pagamento della nuova Imu solo se non hanno questa qualificazione ai fini urbanistici e se non sono accorpate catastalmente al fabbricato. L’articolo 1, comma 741, lettera a) della manovra di Bilancio 2020 (legge 160/2019) ha apportato delle modifiche alla disciplina delle aree edificabili che sono al servizio di un fabbricato. I terreni possono essere considerati pertinenziali solo a determinate condizioni. Il citato comma 741 prevede che per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente. La norma non ha la natura di disposizione di interpretazione autentica e non ha efficacia retroattiva.